La Corte dei conti si pronuncia sulla pubblicazione della relazione di fine mandato

26 Marzo 2024
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Con la delibera 16/2024 la Corte dei conti dell’Emilia Romagna discute dell’obbligo di pubblicazione della relazione di fine mandato per Province e Comuni. La relazione deve contenere informazioni dettagliate sulle attività svolte durante il mandato e deve essere sottoscritta e certificata entro determinati tempi.

La scadenza del mandato determina il termine per la sottoscrizione della relazione, che può variare in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. La giurisprudenza della Corte dei conti ha stabilito le decorrenze dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti prima o dopo la scadenza naturale del precedente mandato.

In caso di elezioni posteriori alla scadenza naturale del mandato del Sindaco, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato coincide con i cinque anni dalla sua elezione. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Viene anche menzionato l’impianto sanzionatorio per il mancato adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato. Infine, vengono forniti esempi pratici per illustrare le scadenze temporali degli adempimenti connessi alla pubblicazione e trasmissione della relazione di fine mandato.

La delibera in sintesi:

  • L’obbligo di pubblicazione della relazione di fine mandato prevede che Province e Comuni presentino una relazione dettagliata delle attività svolte durante il mandato, inclusi controlli interni, rilievi della Corte dei conti, azioni per il rispetto dei saldi di finanza pubblica, situazione finanziaria e patrimoniale, azioni per contenere la spesa e quantificazione dell’indebitamento.
  • La relazione deve essere sottoscritta entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato e certificata entro quindici giorni dalla sottoscrizione.
  • In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione e la certificazione devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
  • La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla Corte dei conti entro tre giorni dalla certificazione e pubblicate sul sito istituzionale entro sette giorni dalla certificazione.
  • In caso di mancato adempimento dell’obbligo, il sindaco o il responsabile del servizio finanziario possono essere sanzionati con la riduzione dell’indennità di mandato.
  • La scansione procedimentale e le tempistiche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale prevedono che la sottoscrizione della relazione e la certificazione debbano avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

>> SCARICA LA DELIBERA INTEGRALE DELLA CORTE.

 

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