Pagamenti tardivi da motivare

Italiaoggi
9 Aprile 2024
Modifica zoom
100%
di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi, 09/04/2024)
Le istruzioni Rgs per raggiungere i target previsti dal primo trimestre del 2025 e del 2026
Le p.a. devono giustificare lo sforamento dei 30 giorni Alcuni interventi hanno trovato attuazione con il dl 19. Altri interventi, rivolti a illustrare profili applicativi della disciplina, sono oggetto della circolare
Per pagare oltre i 30 giorni dal ricevimento della fattura le p.a. devono motivare puntualmente la scelta. Lo precisa la circolare n. 15/2024 della Ragioneria generale dello Stato, emanata nel quadro della Riforma n. 1.11 del Pnrr riguardante appunto la “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. In questo quadro, è stata prevista una serie di interventi, da adottare entro il primo trimestre del 2024, volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle p.a. ai fini del conseguimento dei target previsti dal primo trimestre del 2025e del 2026. Alcuni dei predetti interventi, che richiedevano l’adozione di una norma primaria, hanno trovato attuazione con l’art. 40 del dl 19/2024; altri interventi, prevalentemente rivolti a qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, sono oggetto della circolare. In particolare, essa fornisce chiarimenti ed indicazioni in merito ai seguenti quattro profili applicativi della normativa vigente:
1) la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni;
2) la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall’art. 4, comma 4, del dlgs 231/2002;
3) l’adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa;
4) l’audit interno e le funzioni di controllo dei ministeri. In ordine al punto 2), la Rgs rammenta che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, ad eccezione degli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al dlgs 333/2003, comparti per i quali il termine è raddoppiato).
Negli altri casi, l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”. Interessanti anche le indicazioni in ordine alla programmazione di cassa, che per gli enti locali si sostanzia però in un mero richiamo all’art. 183, comma 8, del Tuel. In base a tale norma, “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.
* In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 9 aprile 2024

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento