Per Arconet va confermato il giro contabile degli incentivi tecnici anche per il nuovo codice dei contratti

10 Aprile 2024
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Nella riunione della Commissione Arconet del 6 marzo 2024 sono state avviate le proposte in merito alla modifica dei principi applicati della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

Partenariato pubblico-privato

Il primo argomento esaminato dalla Commissione Arconet ha riguardato la relazione del Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art. 175 del Codice dei contratti) rispetto agli altri documenti di programmazione dell’ente. La questione che si è posta riguarda la conciliazione e la propedeuticità tra il Programma triennale delle esigenze, il Programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP. La Commissione ha sostenuto che il Programma triennale delle esigenze rappresenta lo strumento propedeutico e necessario per le valutazioni delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e che, nell’ambito del DUP, il Programma triennale dei lavori pubblici può limitarsi a dare atto dell’adozione del Programma triennale delle esigenze pubbliche.

La rappresentante esterna del MEF segnala il problema che si pone nel caso in cui l’ente, dopo la definizione del Programma triennale delle esigenze, riceve un’ennesima proposta da parte di operatori privati. i rappresentanti ANCI propongono interpretazioni risolutive ipotizzando la possibilità di approvare una successiva delibera di approvazione del piano delle esigenze per modificare la precedente approvazione. Al riguardo, il Presidente ricorda i limiti di competenza della Commissione Arconet, circoscritti alla materia contabile, ai fini dell’aggiornamento riguardanti sia l’allegato 4/1 sia l’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, ed esclude la possibilità di dare indicazioni e interpretare le norme del d.lgs. n. 36 del 2023 non riguardanti le questioni di natura contabile.

Incentivi tecnici e contabilizzazione

In merito alla contabilizzazione degli incentivi In assenza di possibilità alternative che consentano di registrare gli incentivi tecnici sia negli “stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia negli stanziamenti riguardanti la spesa di personale, la Commissione Arconet condivide la scelta di conservare il cd. “giro contabile”. Al riguardo si sottolinea che gli enti hanno da tempo accolto la logica e operano già in questo modo.

Fondo pluriennale vincolato

La questione riguarda la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, nel caso delle spese non ancora impegnate, a seguito dell’innalzamento della soglia per l‘affidamento diretto, considerato anche il venir meno del divieto dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici.
I componenti della Commissione, pur condividendo la proposta di non prevedere l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per importi minori della soglia minima di 150.000 euro, riconoscono che l’innalzamento della soglia minima potrebbe rappresentare una criticità per i comuni di piccole dimensioni. In ragione di tale criticità, l’esame di approfondimento è stato rinviato.

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