Revoca incarico al segretario comunale oggetto di attenzione dell’ANAC

11 Aprile 2024
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Per giustificati motivi relativi al corretto esercizio delle sue funzioni di ufficio, l’ente può revocare l’incarico al Segretario comunale, mentre l’ANAC ha la possibilità di intervenire sulla revoca adottata solo qualora la medesima sia collegata, direttamente o indirettamente, con problematiche afferenti alle attività riguardanti l’anticorruzione, di cui il Segretario sia stato nominato dall’ente quale responsabile. Con la deliberazione n.166/2024 l’ANAC ha esaminato le motivazioni contenute nell’atto adottato dall’ente sulla revoca chiedendo spiegazioni, essendo dette motivazioni in prima lettura considerate poste in violazione della normativa.

Le attività contestate al Segretario

A seguito della segnalazione inviata da una associazione sindacale di appartenenza del Segretario comunale, l’ANAC ha chiesto tutti gli atti propedeutici e successivi all’adozione del provvedimento di revoca del Segretario. La revoca fondata sull’asserita grave violazione dei doveri di ufficio, riscontrabile a titolo esemplificativo dalla mancata completa predisposizione e sottoposizione alla Giunta del PTPCT, non condivisione della proposta di aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti, mancata condivisione del Piano con gli stakeholders, impossibilità di funzionamento del Nucleo di Valutazione per perdurante assenza del Segretario generale ed RPCT.

L’amministrazione ha trasmesso tutti gli atti inerenti il procedimento di revoca, ai quali sono stati allegati anche i riscontri del Segretario, e in particolare:

a) lettera di contestazione di presunte criticità inerenti la nomina del Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio;
b) lettera di contestazione di violazione dei doveri di ufficio per aver abbandonato anticipatamente la seduta di Giunta comunale;
c) contestazioni del in ordine ad un presunto ritardo nella trasmissione del PTPCT di aggiornamento 2023, all’organo di indirizzo politico per l’approvazione;
d) comunicazione dell’ente, trasmessa anche al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura UTG, avente ad oggetto la necessità di sostituire il Segretario nelle sue funzioni per l’adunanza della Giunta comunale;
e) lettera di contestazione circa l’asserita creazione di un clima di forte stress lavorativo e disagio all’interno dell’Ufficio Segreteria;
f) lettera di contestazione delle modalità di astensione del RPCT dalla trattazione di un’istanza di accesso ai documenti amministrativi perché coinvolta quale controinteressato;
g) lettera di contestazione ex art. 15 d.P.R. 465/1997 di grave violazione dei doveri di ufficio; h) lettera di dimissioni di uno dei componenti del Nucleo di valutazione per impossibilità di funzionamento dell’organo;
i) lettera di contestazione mancato riscontro a comunicazione di avvio del procedimento ex d.P.R. 465/1997 da parte dell’Ufficio Avvocatura dell’Ente;
l) lettera di contestazione del circa le modalità di comunicazione delle assenze per malattia da parte del Segretario generale, trasmessa anche al Prefetto e all’Albo Nazionale Segretari;
m) articoli di stampa locale e nazionale sulla vicenda delle presunte vessazioni subite dal Segretario ed RPC;
n) atto di denuncia querela a carico del Segretario per ipotesi di reato che si sarebbero verificate in occasione dell’adozione del decreto di nomina del gestore delle segnalazioni antiriciclaggio dell’Ente.

A dire del Segretario le diverse contestazioni sarebbe scaturite dal presunto suo rifiuto, di intervenire sugli esiti di un concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari, indetto dal Comune e conclusosi ad inizio 2023, come riportato da articoli di stampa e servizi televisivi a livello nazionale e come risultante dagli atti pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.

L’analisi dei documenti di interesse dell’ANAC

Ai fini di poter trovare una correlazione tra attività contestate al Segretario con il provvedimento di revoca del suo incarico, l’ANAC anche sulla base della documentazione trasmessa, ha ritenuto che la materia fosse di sua competenza. Infatti, i processi amministrativi di reclutamento del personale sono riconducibili all’area di rischio “concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera”, obbligatoria ai sensi della legge 190/2012, art. 1 co. 16, lett. d), e oggetto di mappatura nel PIAO del Comune, sezione 2.3, “rischi corruttivi e trasparenza”. L’attività di monitoraggio sull’attuazione e sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione in tale settore era posta in capo al RPCT.

A dire dell’ANAC, nonostante l’assenza, negli atti del procedimento di revoca, di riferimenti alla suddetta procedura concorsuale, la concomitanza sotto il profilo temporale dell’inizio delle condotte asseritamente vessatorie con un’attività correlata ad un’area di rischio mappata nel PTPCT e sottoposta a monitoraggio a cura del RPCT costituisce elemento indiziario della possibile connessione con le funzioni espletate in materia di prevenzione della corruzione. In modo non diverso, altri inadempimenti contestati al RPCT, che viceversa sono oggetto di specifico addebito nell’atto di avvio del procedimento di revoca, appaiono riconducibili a misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano, come a titolo esemplificativo la nomina del Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007. L’ANAC ha, inoltre, evidenziato come a sostegno della revoca del Segretario rientrerebbe anche un presunto ritardo nell’approvazione del PTPCT relativo all’anno 2023, destinato a confluire nel PIAO quale parte integrante. Tali argomentazioni utilizzate dall’Ente non sono, però, conferenti in ragione del continuo rinvio del bilancio di previsione fino al mese di settembre 2023, con la conseguenza che al momento della bozza di presentazione del piano alla giunta comunale nel mese di giugno 2023 non vi era alcun ritardo.

A ciò deve essere aggiunto come, alcuni mesi prima l’Organo esecutivo aveva modificato l’assetto organizzativo ha previsto che, il Servizio Avvocatura fosse costituito quale Servizio autonomo, non più inserito nell’ambito del Servizio Anticorruzione e trasparenza. Sul punto, osserva l’ANAC, fermo restando che la scelta sul tipo di supporto da garantire al RPCT è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, nondimeno occorre tenere presenti le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2022, all. 3, laddove viene precisato che, in considerazione della delicatezza dei compiti assegnati al RPCT, è opportuno che ove possibile l’organo di indirizzo doti il RPCT di un ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT, con adeguato personale, risorse strumentali e finanziarie. In altri termini, pur non potendo asserire violazioni della normativa da parte della Giunta comunale nell’atto di organizzazione, tuttavia non può non prende in conto dell’atto dell’avvenuto depotenziamento del supporto al RPCT, atteso che in tutte le precedenti versioni del PTPCT approvate dal Comune si fa cenno all’Ufficio di supporto e Avvocatura, quale ausilio al RPCT nello svolgimento dei compiti istituzionali individuati dalla legge n. 190/2012. Tali numerose contestazioni, la cui fondatezza verrà accertata dagli organi competenti nelle opportune sedi, denotano comunque un clima di isolamento istituzionale e scarsa collaborazione con il RPCT, incidendo negativamente sulla possibilità per quest’ultimo di svolgere l’incarico con piena autonomia ed effettività, che viceversa dovrebbe essere garantita proprio dall’organo di indirizzo politico, abilitato dal legislatore ad adottare tutte le modifiche organizzative necessarie affinché ciò avvenga.

Adozione del provvedimento

A fronte delle citate contraddizioni contenute nell’atto di revoca del Segretario, ritenuta la propria competenza, l’ANAC ha sollecitato l’ente locale, entro il termine di 30 giorni, il riesame delle suddette misure di revoca del Segretario, disponendo al contempo l’obbligo di comunicazione delle misure adottate.

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