Spetta al regolamento dell’ente la disciplina sugli immobili del suo patrimonio disponibile

16 Aprile 2024
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L’eventuale attribuzione di un vantaggio patrimoniale, anche a titolo gratuito, è consentita esclusivamente se risulti strumentale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente e, in ogni caso, l’ente è obbligato a disciplinare in uno specifico regolamento la gestione del proprio patrimonio immobiliare. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 87/2024) in risposta al quesito di un ente locale.

La domanda

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili la possibilità da parte del Comune di far utilizzare un proprio immobile ad una società commerciale esercente servizi a rete, ad un costo simbolico per alloggiarvi apparecchiature necessarie alla gestione del servizio, fermo restando la titolarità della proprietà e degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto.

La risposta

In via preliminare il Collegio contabile rileva come l’ente locale sia tenuto ad improntare la gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità ed efficienza, con la conseguenza che un uso gratuito, in assenza dei presupposti di legge, concretizzerebbe una ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata in violazione del principio di buona amministrazione. A tale proposito, avuto riguardo agli oneri manutentivi, ordinari e straordinari, l’art. 1808 del codice civile prevede l’obbligo del comodatario di sostenere le spese di manutenzione ordinaria e detta i criteri per la ripartizione di quelle straordinarie. Nelle norme di contabilità, tuttavia, non si rinviene alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire. In ogni caso, la natura pubblica o privata del soggetto che riceve attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico. Pertanto, la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un “vantaggio economico” in favore di un soggetto di diritto privato. In questo caso l’ente dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all’art.12 della legge n.241/90 in base alle quali:
“1.La concessione di sovvenzioni …e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”. La “predeterminazione … dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” deve essere contenuta nel regolamento dell’ente locale relativo alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, all’interno del quale vanno determinati i criteri di individuazione dei beneficiari. Pertanto, l’attribuzione di un vantaggio patrimoniale, anche a titolo gratuito, è consentita esclusivamente se risulti strumentale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente.

Evidenzia, infine, il Collegio contabile come, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., “gli atti di concessione … di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro” sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, adempimento che costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti.

Principio di diritto

Sulla base delle sopra indicate premesse il Collegio contabile ha affermato il seguente principio: “L’ utilizzo a titolo gratuito di un immobile facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente deve essere disciplinato nel regolamento dell’ente locale relativo alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, che deve altresì determinare i criteri di individuazione dei beneficiari. Tale modalità di utilizzo del bene pubblico è consentita solo quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentale alla realizzazione di finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini”.

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