MODALITA’ OPERATIVE DI FINANZIAMENTO DELLO STANZIAMENTO FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE (ESERCIZIO T+1) CON LA QUOTA SVINCOLATA DELL’ACCANTONAMENTO FCDE NEL RENDICONTO T
1. Introduzione
I paragrafi 3.3 e 9.2.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevedono che l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del FCDE rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno T, possa essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il FCDE del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (dunque dell’esercizio T+1).
Vediamo dunque di seguito le modalità operativa per poter realizzare il finanziamento dello stanziamento FCDE nel bilancio di previsione con la quota svincolata dell’accantonamento FCDE in sede di rendiconto.
Per l’approfondimento in esame utilizzeremo i sopra indicati paragrafi 3.3 e 9.2.13, la FAQ 47 di Arconet, nonché l’ottica degli esempi indicati nel resoconto della riunione in data 17/11/2021 della stessa commissione Arconet per la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.
2. La rideterminazione dell’accantonamento FCDE
L’esempio n. 5 del citato principio contabile applicato 4/2 dispone che in sede di rendiconto viene verificata la congruita dell’FCDE accantonato nell’avanzo di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.
Non è utilizzabile in sede di elaborazione dell’accantonamento FCDE nel risultato contabile di amministrazione la possibilità concessa in sede di calcolo dello stanziamento FCDE nel bilancio di previsione di far slittare di un anno indietro il quinquennio di riferimento considerando tra le riscossioni in competenza anche quelle effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’esercizio precedente (considerando dunque come riscossioni dell’esercizio X, anche le riscossioni effettuate nell’esercizio X+1 in conto residui dell’anno X). Per l’accantonamento FCDE nel risultato contabile di amministrazione dell’esercizio T è necessario fare riferimento al quinquennio T-4/T.
Come noto, il metodo ordinario indicato dal principio contabile per il calcolo dell’accantonamento FCDE nel risultato contabile di amministrazione è il seguente:
si determina, per ciascuna delle categorie di entrate da assoggettare a FCDE, mediante il riaccertamento ordinario dei residui, l’importo dei residui alla fine dell’esercizio appena concluso;
si calcola, per ciascuna entrata i cui residui sono stati riaccertati al punto precedente (A), la media del rapporto tra le riscossioni in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi (per il calcolo dell’accantonamento a FCDE nell’avanzo di amministrazione per il rendiconto dell’esercizio T si devono dunque considerare le riscossioni in conto residui del quinquennio T-4/T, le cui medie dovranno essere applicate ai residui al 31/12/T, derivanti sia dalla gestione dei residui, che dalla gestione della competenza T), utilizzando uno tra i seguenti metodi:
media semplice (la media tra totale riscosso in conto residui e totale residui attivi iniziali, ovvero la media dei rapporti annui);
rapporto tra la sommatoria delle riscossioni in conto residui di ciascun anno ponderati con specifici pesi e la sommatoria dei residui attivi iniziali di ciascun anno ponderati con gli stessi pesi: 0,35 per ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
media ponderata del rapporto tra riscossioni in conto residui e i residui attivi all’inizio di ciascun anno del quinquennio ponderati con i seguenti pesi: 0,35 per ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
si applica all’importo complessivo dei residui riaccertati (A) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come al precedente punto B).
La somma degli accantonamenti dell’FCDE nell’avanzo di amministrazione T per le singole entrate, che chiaramente possono avere differenti complementi a 100, costituisce l’accantonamento totale dell’FCDE nell’avanzo di amministrazione T, che sarà inserito tra i fondi accantonati del risultato contabile di amministrazione.
Il citato esempio n. 5 precisa che se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto):
risulta inferiore all’importo considerato congruo (vale a dire l’accantonamento totale derivante dalla somma degli accantonamenti per singola entrata come sopra calcolati) e necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione accantonata come FCDE;
risulta superiore a quello considerato congruo (vale a dire l’accantonamento totale derivante dalla somma degli accantonamenti per singola entrata come sopra calcolati) è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione accantonata come FCDE (riducendo pertanto l’accantonamento). E’ in questa ipotesi che si manifesta dunque la possibilità disposta dai paragrafi 3.3 e 9.2.13 di finanziare lo stanziamento FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio T+1 con la quota svincolata di accantonamento FCDE nel risultato contabile di amministrazione T.
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