Incentivi società in house solo a dipendenti 

Italiaoggi
19 Aprile 2024
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di ANDREA MASCOLINI (19/04/2024)
L’incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche nel campo delle opere pubbliche non può essere riconosciuto al presidente del cda di una società in house; al restante personale (non dirigenziale) invece l’incentivo è riconosciuto per la società in house, «longa manus» dell’ente che lo ha costituito. Lo ha affermato l’Autorità anticorruzione (Anac) nel parere della funzione consultiva n. 16 del 26 marzo 2024. L’Autorità ha premesso che il legislatore ha statuito per dette società, in quanto riconducibili al perimetro allargato dell’amministrazione pubblica, che per le attività svolte dalle medesime, debba trovare applicazione il Codice dei contratti pubblici, in relazione agli acquisiti di beni e servizi (art. 16, comma 7, d.lgs.175/2016). Per l’Anac quindi vige la diretta applicabilità alle stesse società in house, anche della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, disciplinata dall’art. 45, del d.lgs. 36/2023 (parere Funz Cons 53/2023). La norma del codice prevede fra le altre cose, al comma 2 che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento», specificando inoltre che «è fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti». Nel parere si precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono «prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione» (come detto nel parere Funz Cons 53/2023)». Ciò detto l’Anac ha ricordato che la norma, in continuità con quanto disposto dal previgente art. 113 del d.lgs. 50/2016, fa riferimento a forme di incentivazione rivolte esclusivamente ai «dipendenti» della stazione appaltante, con esclusione quindi del personale «esterno» all’ente, nonché, per espressa previsione normativa, del personale con qualifica dirigenziale, al quale peraltro, il comma 4, attribuisce il compito di accertare ed attestare le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, ai fini del riconoscimento del compenso incentivante. Per Anac quindi «sembra esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, oltre che per i dirigenti (come espressamente previsto dal comma3 dell’art. 45), anche per i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in via generale non assimilabili al personale dipendente dell’ente/società pubblica». Quindi, «deve ritenersi non consentito il riconoscimento del predetto emolumento al presidente del cda di una società in house. Le stesse considerazioni valgono altresì in relazione all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 contenente, per i profili in esame, disciplina analoga a quella dettata dal citato art. 45 del Codice».
* In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 19 aprile 2024

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