La domanda
Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se possa essere concessa l’esenzione sull’occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 1 comma 833 lettera a), della L. 160/2019, trattandosi di un ente religioso quale soggetto destinatario di interventi del PNRR, ovvero ritenendo l’intervento eseguito per conto dello Stato (Ministero dei beni Culturali) e come tale riconducibile alla realizzazione di opera pubblica.
Le indicazioni del Collegio contabile
L’art. 1, comma 833 lett. a), della legge n. 160/2019 prevede che “sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73. comma 1, lettera c del testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. In merito alle fattispecie di esenzione del canone, esse sono pienamente operative e senza limitazione per occupazioni di suolo pubblico effettuate da Stato (Amministrazioni centrali) ed enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni); mentre, per enti religiosi ed enti pubblici non commerciali diversi dalle società (art. 87 comma 1 lett. c d.P.R. n. 917 del 1986), l’ambito applicativo risulta circoscritto alle occupazioni specificamente indicate dal legislatore.
Nel caso di specie si tratta di lavori effettuati da operatori economici cui, a seguito dell’emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni medesime. In questo caso essendo il presupposto impositivo del canone il fatto in sé delle “occupazioni “effettuate” su “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” o su “spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, qualsiasi intervento dell’impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l’esecuzione dell’appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.
Sulla questione è anche intervenuto anche il giudice di legittimità, con riguardo ad una fattispecie similare, secondo cui, come nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetti alcuna esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Tra le tante: Cass. Civ. n. 11886/2017; Cass. Civ. n. 28341/2019; Cass Civ. n. 20974/2020).
Nel caso di specie, pertanto, la materiale realizzazione degli interventi da parte della diocesi non potranno che essere realizzati da operatori economici quali esecutori di lavori, servizi e forniture, individuati dallo stesso soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, essendo questi ultimi onerati del pagamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico al momento della realizzazione dell’intervento.
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