In questi ultimi anni le PA territoriali e centrali non effettuano più investimenti diretti in strutture/tecnologie informatiche (ad es. server) e, in alternativa, scelgono di utilizzare servizi disponibili in cloud con maggiori livelli di sicurezza e di qualità in tema di aggiornamento dei software.
Cambia pertanto la natura e la tipologia della spesa, da investimento a spesa corrente e quindi occorre allocare correttamente la spesa nei bilanci e nel piano dei conti.
Come noto, sotto il profilo finanziario-contabile,
– la spesa di investimento è allocata nel titolo 2 e si riferisce all’acquisizione diretta di beni patrimoniali materiali ed immateriali (hardware e software);
– il pagamento di canoni per la disponibilità di servizi in cloud è, invece, una tipica spesa corrente, allocata nel titolo 1, in quanto concerne l’acquisizione di servizi ripetitivi nel tempo.
Le problematiche nascono nella fase di passaggio, quando il cambiamento avviene con l’utilizzo di fondi PNRR già stanziati in bilancio.
Si generano tensioni finanziarie, poiché i canoni dei servizi in cloud gonfiano le spese di parte corrente, che sulla base delle regole generali degli equilibri di bilancio possono essere finanziate solo con altrettante entrate ripetitive di parte corrente e non con entrate in conto capitale o comunque una tantum.
In pratica, sarebbe impossibile finanziare con fondi PNRR (che hanno carattere straordinario e una tantum) spese ripetitive di parte corrente.
La circolare RGS 24/2/24, n. 8, interviene con una deroga normativa specifica all’ordinamento vigente, creando la possibilità da parte delle PA di effettuare variazioni di bilancio (c.d. compensative tra spese di investimento e spese correnti, mantenendo inalterato il finanziamento PNRR), che altrimenti sarebbero non consentite.
Tecnicamente la variazione di bilancio di competenza e di cassa è la seguente:
a) spostamento dello stanziamento di spesa dal tit. 2 (spese in c/capitale) al tit. 1 (spesa corrente), prevedendo un apposito capitolo per il pagamento di servizi in cloud;
b) la variazione del bilancio di previsione può essere effettuata anche oltre l’anno 2026 fino alla fine del periodo previsto dal progetto/contratto sottoscritto per la conclusione dell’operazione.
c) rimane fermo il finanziamento PNRR così come originariamente allocato da ogni PA nell’apposito capitolo di bilancio, parte entrata.
d) gli equilibri di bilancio di parte corrente e di investimento sono comunque rispettati utilizzando le seguenti voci:
– nel prospetto di equilibrio di parte corrente evidenziare l’operazione nella voce: “I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni d legge o dei principi contabili (+)
– nel prospetto di equilibrio di parte capitale evidenziare l’operazione nella voce: “I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni d legge o dei principi contabili (-)”.
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