Paga la perdita di chance il MEF per l’illegittima decadenza del revisore per mancata certificazione dei saldi di bilancio (ultima parte).

7 Maggio 2024
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A seguito della definitività della sentenza di annullamento della decadenza, il revisore ha chiesto nuovamente al TAR del Lazio il risarcimento dei danni subiti chiamando in giudizio sia il MEF sia l’ente locale. Infatti, a dire del ricorrente, la colpa sarebbe intestata ad entrambe le due Amministrazioni intimate, da un lato a fronte della dimenticanza da parte del responsabile del Servizio finanziario del Comune per non aver trasmesso la certificazione nei termini di legge pur avendone la disponibilità e, soprattutto, all’innegabile difetto di istruttoria da parte del convenuto MEF che ha inviato i solleciti al precedente Revisore dei conti ed ha basato la, scarna ed insufficiente, motivazione del provvedimento oggetto dell’allora gravame, proprio su tale circostanza, addebitando al nuovo revisore nominato di non aver ottemperato a tali solleciti.

>> Consulta il TAR del Lazio, sentenza n. 8452/2024.

La responsabilità dell’ente locale

Con il presente ricorso il ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti da un lato in una condotta provvedimentale ed autoritativa, ossia il provvedimento di decadenza del MEF e, dall’altro lato, il risarcimento discenderebbe anche da una condotta meramente materiale quale quella del Comune intimato per il mancato inoltro della certificazione ricevuta e da lui inviata nei termini previsti dalla legge.

Le indicazioni del ricorrente sulla doppia responsabilità risultano infondate, in quanto quello che rileva ai fini del risarcimento del danno è il solo potere autoritativo illegittimamente esercitato dal MEF che ne ha dichiarato la decadenza. In altri termini, il provvedimento decadenziale involge un rapporto “verticale” tra il MEF, quale Amministrazione investita del potere autoritativo, e il ricorrente quale soggetto privato inciso da tale potere, appare evidente che il ruolo concretamente esplicato dal Comune nella vicenda lo colloca idealmente sulla “polarità privata” di tale rapporto e cioè a fianco del ricorrente e non sulla “polarità pubblica” ossia a fianco del MEF. Pertanto, deve essere esclusa la responsabilità dell’ente locale nell’alveo della responsabilità da provvedimento amministrativo illegittimo, dovendo essa ascriversi, semmai, al paradigma della responsabilità da comportamento meramente materiale, la cui cognizione spetta unicamente al Giudice Ordinario e non a quello amministrativo. In questo caso, ben potrà il revisore riproporre dinanzi al Giudice Ordinario, nel termine perentorio di tre mesi, dal passaggio in giudicato della presente sentenza l’azione di responsabilità dell’ente locale.

La responsabilità del MEF

A diversa conclusione è, invece, possibile giungere sulla responsabilità dell’esercizio del potere da parte del MEF e del conseguente risarcimento del danno richiesto dal ricorrente.
Premette il Collegio amministrativo come, l’accoglimento di una domanda di risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione non consegue automaticamente all’annullamento giurisdizionale di un suo provvedimento, essendo altresì necessaria la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2017, n. 2015; sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1709). Inoltre, l’art. 1227, comma 1, c.c. prevede che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Nel caso di specie, a dire del collegio amministrativo, non vi sono dubbi sulla sussistenza del fatto illecito aquiliano radicatosi nel provvedimento decadenziale adottato dal MEF, giusta sentenza di questo TAR che ne ha accertato l’illegittimità con efficacia di giudicato. Inoltre, è anche vero che il provvedimento decadenziale ha direttamente inciso nell’interesse legittimo del ricorrente alla prosecuzione del proprio incarico di revisore nel Comune e per la sua durata residua. È stata anche accertata la responsabilità e, quindi, la colpa del MEF nell’invio dei solleciti ad un indirizzo PEC univocamente non riferibile al ricorrente, avendo intimato al ricorrente la decadenza dall’incarico per omesso espletamento di una specifica incombenza pur nella consapevolezza di aver sollecitato tale incombenza nei confronti di un soggetto diverso rispetto al ricorrente. Tuttavia, è da ritenersi anche innegabile un concorso del fatto colposo del soggetto danneggiato (e cioè del ricorrente), atteso che egli aveva preso servizio sin dal 1° aprile 2019, sicché egli era nella di potersi accreditare quale nuovo utente al sistema web appositamente previsto per il caricamento della certificazione, lascando correre un lasso di tempo di ben 3 mesi tra la suddetta data e il termine ultimo per l’invio della certificazione, con conseguente riduzione del danno richiesto.

Pertanto, la perdita di chance subita dal revisore di ricevere la retribuzione del periodo triennale residuo coperto dalla decadenza e, quindi, dall’impossibilità di ricevere la retribuzione, tale saldo netto deve essere ridotto del 50% a fronte della colpevole inerzia del ricorrente nell’accreditamento alla piattaforma.
Il risarcimento del danno ammonta, quindi, al compenso complessivamente previsto per l’incarico triennale, diminuito dell’importo già fatturato ed incassato per il primo trimestre e poi ulteriormente ridotto del 50%.

>> Leggi la prima parte dell’articolo.

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