Costituzione del fondo rischi contenzioso pronuncia della Corte dei conti

17 Maggio 2024
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Come è noto, il punto 5.2, lettera h) dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure vi sia una sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro. La consistenza dell’accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l’eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.

A tal proposito la Sezione Autonomie, con la delib. n. 14/2017/INPR, ha affermato che: “Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza

definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (sul punto vedasi anche Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 9/2016/INPR).

Con la recente deliberazione n. 50/2024, depositata lo scorso 7 maggio, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, ha ricordato la necessità che l’Ente proceda ad una costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e ad una corretta stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all’organo di revisione attestare la congruità del relativo accantonamento.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta determinazione dell’importo accantonato a titolo di fondo contenzioso con una motivata e puntuale analisi di ogni singola controversia classificando le passività potenziali secondo i seguenti principi (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 37/2023/VSG; sez. reg. di contr. Campania, delibb. nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP e 125/2019/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 18/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, delibb. nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP):

  • il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • passività probabile, con indice di rischio del 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Tale operazione risulta imprescindibile essendo volta a garantire la corretta e veritiera rappresentazione del risultato di amministrazione (anche in considerazione della esiguità della parte disponibile registrata nel triennio 2020-2022), risultando, per l’effetto, esclusa una qualsivoglia modalità di quantificazione di natura forfettaria e/o prudenziale del fondo contenzioso.

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