Senza impegno contabile la deliberazione del Consiglio comunale è nulla

22 Maggio 2024
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Non è sufficiente che il Consiglio comunale decida di ristorare i proprietari dell’occupazione abusiva, prevedendo l’impegno al pagamento dei canoni di locazione, se nella deliberazione è assente qualsiasi impegno di spesa. Con questa motivazione la Cassazione (ordinanza n. 13159/2024) ha accolto il ricorso incidentale dell’ente locale, riformando la sentenza della Corte di appello che aveva invece dato parziale ragione ai proprietari.

Il fatto

Un ente locale, a fronte dell’occupazione abusiva di alcuni appartamenti , con deliberazione di Consiglio comunale ha messo in garanzia il pagamento dei canoni di locazione raggiungendo un accordo con i proprietari, fermo restando l’obbligazione giuridica a carico degli occupanti. In sede di liquidazione delle somme, tuttavia, l’ente locale non ha riconosciuto solo i canoni iniziali e non sine die, tenuto conto che si trattava di importo posti a garanzia delle locazioni, in via transitoria, ossia fino al memento in cui sarebbe stata trovata una occupazione alternativa agli occupanti abusivi. Il Tribunale di primo grado, riconosciuto i versamenti iniziali disposti dall’ente locale, ha condannato quest’ultimo a versare i canoni anche per il periodo successivo, ma solo per sette contratti e non per tutti. La Corte di appello, adita dai ricorrenti, ha confermato le conclusioni del Tribunale di primo grado, ma ha esteso il pagamento anche ad un ulteriore contratto espunto dai giudici di primo grado.

Avverso la decisione della Corte di appello hanno presentato ricorso in Cassazione i proprietari lamentandosi della non estensione anche agli altri appartamenti non considerati dai giudici, lamentandosi anche del termine finale dei canoni pagati non estendendoli anche ai periodi successivi in ragione della continuazione alla fruizione degli appartamenti da parte degli occupanti illegittimi. Infine, si dolgono delle spese legali addebitate all’ente locale per la soccombenza, insufficienti alla copertura delle spese legali e accessorie.
Con ricorso incidentale l’ente locale si lamenta della violazione dell’impegno di spesa e della nullità della deliberazione di Consiglio comunale che nessuna spesa aveva previsto a carico dell’ente per i citati pagamenti, disponendo i giudici aditi importo non previamente impegnati dall’ente.

L’accoglimento del ricorso incidentale

Per la Cassazione deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale che è fondato. Infatti, correttamente l’ente locale ha lamentato che la gravosa obbligazione di che trattasi non risulta assunta con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Il giudice di legittimità, con orientamento consolidato, ha avuto modo di precisare che l’art. 191, comma 1, T.U.E.L. ha disposto che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che – ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente dell’ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) – ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.

In altri termini, la normativa del Testo unico degli enti locali, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost, nell’imporre l’indicazione dell’ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell’azione amministrativa. In coerenza con tale quadro normativo, questa Corte ha più volte ribadito che ogni atto col quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale ─ di qualsivoglia genere e tipo ─ è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l’eventuale obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione.

Non essendo necessari, ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande formulate in primo grado nei confronti del Comune. In considerazione della peculiarità della fattispecie la Cassazione ha ravvisato i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

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