Rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio per l’utilizzo della capacità assunzionale

24 Maggio 2024
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Una volta approvato il rendiconto di esercizio, è necessario procedere al ricalcolo delle capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 33 del DL n. 34/2019.
L’art. 33 del DL n. 34/2019 disciplina le capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato per i Comuni (comma 2) e per le Province e Città metropolitane (comma 1-bis). Le modalità di calcolo di tali capacità assunzionali sono altresì disciplinate dal DM Funzione pubblica 17/03/2020 per i Comuni e dal DM Funzione pubblica 11/01/2022 per le Province e le Città metropolitane. Risulta utile anche la lettura della circolare FP del 13/05/2020.
Per il calcolo delle capacità assunzionali si deve verificare, rispetto ai valori soglia indicati nei decreti ministeriali 17/03/2020 e 11/01/2022, il rapporto tra la spesa lorda del personale (al numeratore) e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, ridotta dello stanziamento FCDE (al denominatore).
Per le capacità assunzionali nell’anno T devono essere considerate le seguenti annualità:
  • se il rendiconto T-1 non è ancora stato approvato in Consiglio:
  • spesa del personale impegnata nel rendiconto T-2;
  • entrate correnti accertate nei rendiconti T-4, T-3 e T-2, al netto dello stanziamento assestato FCDE del bilancio di previsione T-2/T (esercizio T-2).
  • se il rendiconto T-1 è già stato approvato in Consiglio:
  • spese del personale impegnata nel rendiconto T-1;
  • entrate correnti accertate nei rendiconti T-3, T-2 e T-1, al netto dello stanziamento assestato FCDE del bilancio di previsione T-1/T+1 (esercizio T-1).
Attenzione che l’art. 33 del DL n. 34/2019, oltre al calcolo numerico con le soglie, prescrive:
  • la coerenza con i piani del fabbisogno del personale inseriti nel PIAO;
  • il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, asseverato dell’organo di revisione.
Ma che cosa si intende per rispetto pluriennale dell’equilibrio, asseverato dall’organo di revisione?
Come indicato dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti nella sentenza n. 7/2022, l’asseverazione dell’organo di revisione è funzionale ad assicurare in concreto la sostenibilità della maggiore spesa di personale: viene richiesta una asseverazione sull’equilibrio sostanziale del bilancio dell’ente, andando oltre al rispetto degli equilibri di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e comprendendo tutti i riflessi finanziari, economici e patrimoniali della spesa conseguente all’utilizzo delle capacità assunzionali [lo stesso giudice contabile precisa altresì che, in assenza dell’asseverazione richiesta all’organo di revisione, per il calcolo delle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato si torna al vincolo assunzionale del turn over al 100% della spesa dei dipendenti cessati nell’anno precedente (art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014)].
Al fine di considerare tutti i riflessi finanziari, economici e patrimoniali per il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, andando oltre quanto indicato nel citato allegato 9, nell’esame dei riflessi della spesa attinente alle assunzioni di personale, dunque, è opportuno che l’organo di revisione tenga in considerazione, oltre al rapporto del numero dei dipendenti rispetto alla popolazione, alcuni indicatori sintetici del bilancio di previsione finanziario (di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 22/12/2015):
  • incidenza delle spese rigide (indicatore 1.1);
  • incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (indicatore 3.1);
  • incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale (indicatore 3.2);
  • incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile (indicatore 3.3);
  • spesa di personale pro-capite in base alla popolazione residente (indicatore 3.4);
  • incidenza estinzione debiti finanziari (indicatore 8.1);
  • sostenibilità dei debiti finanziari (indicatore 8.2).
Al fine del rispetto dell’equilibrio, per quanto riguarda la parte finanziaria, assumono rilievo anche:
  • la capacità di accertamento delle entrate;
  • la capacità di riscossione delle entrate.
Per una analisi più completa, gli indicatori sopra elencati, nonché quelli attinenti alla capacità di accertamento e di riscossione delle entrate, dovrebbero anche essere esaminati nella loro tendenza nei rendiconti degli ultimi anni.
Appare anche opportuno valutare i riflessi sull’equilibrio sostanziale di bilancio tenendo in considerazione la situazione dell’ente locale rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 04/08/2023.
Per asseverazione non si deve intendere un mero parere: dovendosi collegare ai principi di veridicità, attendibilità e prudenza, l’organo di revisione deve attestare di aver esaminato con esito positivo tutti i fattori (finanziari, economici e patrimoniali), attuali e per gli esercizi futuri, che sono influenzati dall’incremento della spesa conseguente alle assunzioni di personale di cui al citato art. 33 del DL n. 34/2019.
L’asseverazione dell’organo di revisione sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 33 del DL n. 34/2019 deve essere rilasciata in sede di esame del fabbisogno del personale nella sezione Organizzazione e capitale umano del PIAO.

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