Decadono gli incentivi tributari se il conto consuntivo non è approvato entro i termini previsti dalla legge

29 Maggio 2024
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La previsione normativa (art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018) ha previsto la possibilità, da parte degli enti locali, di destinare “…il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (…) in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 113/2024) ha risposto a tre dubbi di un Sindaco sulla corretta applicazione di tali incentivi.

I tre quesiti

Rispetto ai cinque quesiti posti da un Sindaco di un ente locale, solo questi tre sono stati scrutinati dai magistrati contabile:
Con il primo quesito il Comune chiede testualmente: “… a) se il montante su cui calcolare gli incentivi di cui trattasi debba essere determinato in misura pari al minor valore tra i seguenti risultati:
1) differenza tra le somme accertate nell’anno di riferimento e somme accertate l’anno precedente;
2) differenze tra le somme incassate nell’anno di riferimento (limitatamente alle quote derivante dagli accertamenti dello stesso anno) e le somme incassate l’anno precedente (con riferimento sempre agli accertamenti del medesimo esercizio) …”;
Con il secondo quesito il Comune chiede testualmente: “se, con riferimento alla tempestività dell’approvazione del rendiconto, debba aversi riguardo al rendiconto dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse (quindi al medesimo rendiconto in cui è accertato il “maggiore gettito accertato e riscosso”);

Con il terzo quesito il Comune chiede testualmente: “se un ritardo di pochi giorni nell’approvazione del rendiconto inibisca l’erogazione degli incentivi di cui trattasi a prescindere da qualsiasi responsabilità nel ritardo da parte dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate”. A supporto di tale tesi, l’ente locale evidenzia come, la tardiva approvazione del rendiconto, costituirebbe temporaneo impedimento all’erogazione delle risorse (fino all’effettiva approvazione seppur tardiva). Quindi, le risorse derivanti da una parte del “maggiore gettito accertato e riscosso” nell’esercizio 2023, risultante dal relativo rendiconto, dovrebbero essere previste ed impegnate nel bilancio di previsione del triennio 2024/2026, inserite nel PIAO 2024/2026 e liquidate a favore del personale solo previo accertamento dei risultati previsti e solo successivamente all’approvazione del rendiconto dell’anno 2024.

Le risposte del Collegio contabile

Con riferimento al montante cui rapportare la percentuale “…massima del 5%…” il legislatore ha previsto che gli enti locali, con proprio regolamento, possono prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti …” dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente e risultante “…dal conto consuntivo approvato…” sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale. In altri termini, l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati, non potendo l’ente ignorare il correlato dato della relativa riscossione, né considerare nel computo le riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti). Pertanto, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce.

In merito alla risposta del secondo quesito, il Collegio contabile non può altro che rifarsi all’inequivocabile formulazione letterale della suindicata norma, confermando, per un verso, la lettura fornita dal comune istante e, per l’altro, rappresentando che questa si appalesa del tutto conforme, sotto il profilo sistematico, ai principi contabili sottesi alla ratio dell’istituto giuridico qui all’esame.
Infine, sull’ultimo quesito si è già pronunciata la Sezione (deliberazione n.192/2023) affermando il principio di diritto secondo cui “… Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione, vale a dire l’approvazione del bilancio consuntivo oltre il termine stabilito dal TUEL”.

Conseguentemente, non sussistendo motivi per discostarsi dalla suindicata affermazione e, in ogni caso, ribadendo il principio secondo cui l’esegesi di una norma “in materia di contabilità pubblica” da parte della giurisprudenza del controllo non può, evidentemente, spingersi sino a dare un’interpretazione contra legem, con la conseguenza che il ritardo ulteriore (anche di pochi giorni) nell’approvazione del rendiconto e senza responsabilità “…dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”, inibisce l’erogazione degli incentivi di cui trattasi.

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