La richiesta del Sindaco
A fronte della discordanza tra le disposizioni di cui all’art.91, comma 4 del Tuel, che prevede una validità delle graduatorie concorsuali di tre anni, e l’art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come innovato dalla L. 160/2019, che ha ricondotto la validità a due anni, il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili quale disposizione legislativa deve essere utilizzata.
La risposta del Collegio contabile
I giudici contabili lucani evidenziato come, sia la recente giurisprudenza contabile (Sezione Regionale di Controllo per la Campania – deliberazione 16/2023) sia quella amministrativa (TAR Campania n. 1792/2024) hanno avuto modo di precisare che, ai sensi dell’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”) “…all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”. Tale norma è stata introdotta dal legislatore al precipuo fine di assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del TUEL, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie troverebbe applicazione, pertanto, ed alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, anche nei confronti degli enti locali.
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