Accordi quadro ed impegno di spesa

10 Giugno 2024
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Ai sensi dell’art. 2 [comma 1, lettera n)], dell’alleato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023, si definisce “accordo quadro” l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Ci si può chiedere se all’atto della stipulazione di un accordo quadro si debba procedere ad assumere un impegno di spesa.
La Corte dei conti, con la deliberazione n. SCCLEG/1/2023/PREV della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha fornito delle indicazioni utili anche per gli enti locali.
Il giudice contabile precisa che l’accordo quadro “costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell’offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d’aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l’indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste. Così facendo l’amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento” (si veda anche la sentenza n. 5785/2021 della V sezione del Consiglio di Stato).
Nella citata deliberazione SCCLEG/1/2023/PREV viene chiarito che “la finalità dell’istituto (accordo quadro, ndr) è sostanzialmente quella di migliorare l’efficienza degli appalti pubblici, promuovendo concretamente l’aggregazione degli acquisti pubblici al fine di ottenere economie di scala. Lo scopo dell’accordo, in altri termini, è quello di semplificare le procedure in caso di prestazioni ripetitive, che consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di specificare in anticipo i costi di un programma di spese/investimenti, garantendo allo stesso tempo il massimo della flessibilità, l’economicità della prestazione ed il buon andamento dell’azione amministrativa”.
Il giudice contabile precisa come la stipulazione dell’accordo quadro realizzi una fattispecie complessa, a formazione progressiva, in cui l’accordo quadro stesso (atto iniziale) detta una disciplina sostanziale del rapporto contrattuale generale e, quindi, non esaustiva, ed individua i soggetti fornitori/appaltatori secondo le regole della gara pubblica mentre i successivi singoli atti di adesione (contratti meramente esecutivi/attuativi dell’atto presupposto, cioè dell’accordo quadro) ne completano la disciplina contrattuale in termini di dettaglio e ne curano l’attuazione.
La deliberazione n. SCCLEG/1/2023/PREV precisa che:
la stipula dell’accordo quadro con il soggetto aggiudicatario non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei contratti discendenti e non comporta l’obbligo per l’Amministrazione di affidare tutta la prestazione di cui all’importo massimo definito in sede di accordo;
il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto: la stazione appaltante individua un importo massimo dell’accordo quadro, al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce l’affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo mentre obbliga il fornitore/appaltatore ad eseguire le prestazioni oggetto dei contratti discendenti fino alla concorrenza dell’importo contrattuale massimo stimato;
dall’accordo quadro non scaturiscono direttamente obbligazioni o effetti reali e, di conseguenza, lo stesso non può configurarsi come atto produttivo in via diretta ed immediata di effetti finanziari sul bilancio dell’ente locale e, quindi, non costituisce titolo legittimante la nascita di una obbligazione pecuniaria a carico dell’ente locale stesso, in assenza della quale l’ente non può procedere all’assunzione dell’impegno di spesa. D’altra parte, i contratti adesivi allo all’accordo quadro stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall’accordo a monte, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi dell’art. 191 del TUEL;
si afferma il principio della non necessità dell’assunzione dell’impegno di spesa per l’accordo quadro.
Da quanto sopra indicato, con riguardo alla contabilità degli enti locali si può affermare che:
– all’atto della determinazione per la sottoscrizione dell’accordo quadro il responsabile economico-finanziario dovrà verificare, ai sensi degli artt. 153, comma 4, e 147-quinquies, del TUEL, che l’importo massimo dell’accordo stesso sia non superiore alle risorse finanziarie assegnate nel PEG per tale intervento, non registrando tuttavia alcun impegno di spesa;
– all’atto della determinazione per la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, il responsabile economico-finanziario dovrà attestare la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del TUEL, registrando il relativo impegno di spesa.

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