A differenza degli organi dello Stato, dove il parere dell’avvocatura dello Stato sul rimborso delle spese legali ai dipendenti assolti è obbligatorio e vincolante per l’ente pubblico, le altre amministrazioni sono obbligate alla verifica della congruità dai propri organi interni (avvocatura, funzionario, segretario comunale). Tuttavia, nulla esclude che un parere dell’ordine degli avvocati possa in prima battuta determinare la congruità delle richieste di rimborso avanzate dai dipendenti o dagli organi politici assolti nei giudizi penali, civili o amministrativi. Sono queste le indicazioni della
Corte dei conti del Trentino Alto Adige (deliberazione n. 54/2024).
Il dubbio
Il Presidente della Provincia Autonoma ha chiesto ai magistrati contabili se possa essere confermata, la prassi seguita dall’Ente provinciale, in merito al rimborso delle spese legali dei dipendenti o amministratori per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili nei quali siano coinvolti per fatti o cause di servizio o in regione del mandato. La pressi, infatti, consiste in un’interlocuzione da parte dell’Avvocatura provinciale con il Consiglio dell’ordine degli avvocati, territorialmente competente, in relazione al visto di congruità (c.d. “opinamento”) in relazione alle parcelle dei difensori dei beneficiari del rimborso.
Le indicazioni del Collegio contabile
A differenza delle amministrazioni dello Stato dove, prima di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti e amministratori assolti nei giudizi penali, contabili e amministrativi, gli enti sono vincolati alla stima di congruità espressa dall’Avvocatura dello Stato, gli enti locali non hanno tale vincolo. In questo caso, le amministrazioni locali dovrebbero disciplinare nei propri atti interni (regolamenti e/o disciplinari), in assenza di tali indicazioni è necessario acquisire un parere interno tale da avere rilevanza pubblicistica in quanto atto al rispetto del principio di prudente gestione della spesa pubblica. Secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.170/2017) le amministrazioni locali “debbano poter procedere al rimborso delle spese legali (quando ne sussistano i presupposti sostanziali) con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese poiché anche per gli enti locali sussistono le medesime esigenze in ordine alla valenza ed alla opportunità di un parere da esprimersi sulle richieste di rimborso delle spese legali, tenuto conto sia della necessità di una esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri, sia della necessità di ridurre il rischio di annoverare nella parcella spese superflue o non proporzionali all’opera prestata. Questo parere, che potrebbe risultare non fuori luogo quando manchino le relative capacità o convenzioni per la formulazione di giudizi di congruità, potrebbe eventualmente essere espresso anche – ove lo ritenga – dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, ossia da un organo avente elevata competenza in materia, la cui valutazione risulterebbe certamente utile in punto di ausilio alle decisioni dell’ente, cui evidentemente continua ad essere riferita ogni finale statuizione e responsabilità”.
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