La domanda
Un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se, ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile in materia di incentivi, si deve considerare la disciplina vigente al momento del compimento delle attività oggetto di incentivazione ovvero quella in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione, anche per la corretta applicazione del limite della retribuzione del dipendente (50% o 100% della retribuzione complessiva).
Indicazioni del Collegio contabile
In via preliminare i giudici contabili riassumono le differenze tra precedente codice dei contratti (art. 113 del d.lgs. 50/2016) e nuovo codice (art.45 d.lgs. 36/2023), precisando quanto segue:
– Mentre l’art. 113 limitava il campo applicativo degli incentivi tecnici agli “appalti di lavori, servizi e forniture”, il nuovo art. 45 prevede che “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. Dunque, l’art. 45 estende tali incentivi a tutte le procedure di affidamento.
– Con la nuova formulazione non sono più elencate nel testo dell’articolo le attività incentivabili; l’individuazione delle stesse è demandata all’allegato I.10;
– I soggetti che attivano le procedure di affidamento che, mentre in passato coincidevano con le sole stazioni appaltanti, oggi includono anche gli enti concedenti. Per “ente concedente”, ai sensi dell’allegato I.1, si intende “qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”; sicché emerge con chiarezza la volontà del legislatore di estendere l’operatività del predetto art. 45, inglobando anche le procedure finalizzate alla stipula di contratti di concessione;
– Infine, è previsto un più elevato limite massimo per l’incentivo annuo che un dipendente può ottenere, pari ad un massimo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, in luogo del precedente 50%.
La data di efficacia delle nuove disposizioni indicate dal nuovo codice dei contratti è stata stabilita dal 01/07/2023, prevedendo il legislatore (art.226, comma 2) che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, ossia: “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte …”.
Pertanto, a dire del Collegio contabile, dalle predette norme si ricava che, la disciplina contenuta nell’art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, non oggetto di deroghe specifiche, si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette attraverso la pubblicazione del bando o dell’avviso in data successiva al 30.6.2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trovando applicazione la disciplina contenuta nell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Infine, anche per quanto concerne l’applicazione del limite massimo, degli incentivi erogabili ai dipendenti pubblici, trovano applicazione le medesime regole (50% o del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo).
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