La vicenda
Un Comune dopo aver negoziato con altra banca un mutuo detenuto con la Cassa Depositi e Prestiti, con tasso più vantaggioso e con un risparmio di circa 40 mila euro, ha citato l’ente tesoriere per ritardato bonifico entro la data massima prevista per la negoziazione al 30 giugno. In effetti, l’ente tesoriere ha disposto il bonifico entro il 30 giugno ma la valuta per l’ente beneficiario è avvenuta nel mese di luglio con restituzione del bonifico da parte della Cassa depositi e con annullamento della richiesta di estinzione anticipata. L’ente locale ha citato l’ente tesoriere in giudizio per responsabilità contrattuale quantificando la perdita subita pari a circa 40.000 euro, perdita riconosciuta dal Tribunale di primo grado.
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la richiesta dell’ente locale al risarcimento del danno subito, precisando come, dalle prove acquisite non era desumibile la consapevolezza da parte della banca dell’essenzialità del suddetto termine, né che l’esecuzione dei bonifici fosse avvenuta con modalità tali da far ritenere la banca negligente nell’esecuzione del mandato. Infatti, l’ente aveva indicato la conclusione del bonifico “nel minor tempo possibile”, restando la responsabilità del tesoriere solo in caso di indicazione da parte del Comune della scadenza effettiva del pagamento, mentre nel caso di specie l’elemento essenziale del bonifico da effettuare non conteneva una data precisa né vi era la prova che l’ente locale avesse inviato la richiesta di estinzione presso la CDP entro il 30 giugno, applicando nel caso di specie la formula del bonifico istantaneo.
L’ente locale ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il ritardo del tesoriere fosse stato frutto di negligenza, avendo comportato anche la violazione delle disposizioni previste nel contratto di tesoreria secondo cui il tesoriere deve consentire l’immediato espletamento delle operazioni di deposito della documentazione contabile e di ritiro delle ricevute. In altri termini, essendo state accreditate le somme della banca sul conto dell’ente in data 27 giugno il tesoriere avrebbe riversato, con inescusabile ritardo, alla Cassa depositi e prestito dopo tre giorni, ossia in da 30 giugno ma con valuta dal giorno successivo violando in tal modo il termine di accreditamento delle somme alla data del 30 giugno.
Il rigetto del ricorso
Per la Cassazione il ricorso dell’ente locale è stato considerato inammissibile, per avere correttamente la Corte di appello escluso la responsabilità dell’ente tesoriere. Infatti, la Corte d’appello ha accertato che l’accreditamento della somma da parte della banca era avvenuto in data 29 giugno (e non il 27 come sostenuto dall’ente locale) mentre i bonifici erano stati eseguiti il giorno dopo la ricezione dell’ordine, circostanza che escludeva la violazione dell’obbligo di diligenza.
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