L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in sede di assestamento di bilancio

4 Luglio 2024
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L’assestamento di bilancio è effettuato tramite delibera consiliare entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Consiste in una variazione del bilancio preventivo molto importante poiché presenta alcune caratteristiche peculiari. Infatti, con l’assestamento occorre effettuare una verifica generale di tutte le previsioni di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa.
Quindi, l’analisi del bilancio non può limitarsi ad alcune specifiche voci, così come avviene con le più comuni variazioni di bilancio, ma presuppone una verifica di carattere generale per individuare eventuali stanziamenti di entrate rilevatisi inadeguati nel corso della gestione ed eventuali stanziamenti di spesa che necessitano di aumenti o di riduzioni.
L’oggetto dell’analisi dell’assestamento, non si limita al bilancio di parte corrente, ma riguarda anche le opere pubbliche e gli altri investimenti, la capacità di indebitamento e, soprattutto, la verifica del pareggio di bilancio e della copertura finanziaria delle spese, anche se questi ultimi aspetti sono oggetto specifico della specifica delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anch’essa da approvare entro il 31 luglio di ciascun anno.
In tale sede, può essere applicato al bilancio preventivo dell’anno in corso la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, risultante dall’approvazione del rendiconto generale ai sensi dell’art. 186 del TUEL.
L’applicazione al bilancio preventivo consente l’utilizzo dell’avanzo libero quale fonte di finanziamento di spese aggiuntive, nel rispetto comunque delle priorità fissate dall’art.187 del TUEL:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Sull’assestamento del bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’assestamento del bilancio comporta conseguenti variazioni del piano esecutivo di gestione, ove adottato.
Il regolamento di contabilità di ciascun Ente può introdurre regole aggiuntive per quanto riguarda le modalità o la frequenza dell’assestamento di bilancio.

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