Le società in house sono considerate dalla giurisprudenza contabile e amministrativa quale longa manus dell’Amministrazione, pertanto
essendo esse stesse considerate amministrazione pubbliche trova piena applicazione la disciplina in tema di incentivi delle funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023). E’ questa la risposta della
Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n. 72/2024) al dubbio sollevato da un ente locale sulla possibile estensione degli incentivi tecnici alle società in house.
La richiesta
Il legale rappresentante di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili un parere in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’
art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 al personale di una propria società in house. Il regolamento dell’ente sugli incentivi tecnici non prevede espressamente l’ipotesi di riconoscimento o esclusione degli incentivi di che trattasi nel caso di “affidamenti” in house. Il dubbio nasce dalla condizione imposta dal codice dei contratti che sembrerebbe non includere la categoria dei contratti esclusi come quelli con i quali l’ente affida alcuni servizi strumentali alla società in house.
Le indicazioni del Collegio contabile
In via preliminare i magistrati contabili hanno evidenziato come, l’
art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP), al comma 1, stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che l’affidamento stesso avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. La giurisprudenza ha, dunque, precisato che
la società in house costituisce una longa manus dell’Amministrazione, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l’amministrazione pubblica. Pertanto, la disciplina in materia di incentivi delle funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni. Alla stregua di siffatta premessa non ha pregio il dubbio dell’amministrazione richiedente il parere secondo cui l’art. 13 comma 2 del d. Lgs. n. 36/2023 prevede che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
Non sembra infatti che i contratti realizzati dalle società in house sfuggano integralmente dal complesso della disciplina del nuovo codice dei contratti alla stregua della normativa di matrice europea richiamata; in ogni caso risponde a criterio di ragionevolezza che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche a personale delle società in house. Infatti, in questo senso deve essere inteso il comma 2 dello stesso art. 45, laddove specifica che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti: disposizione che deve essere letta alla luce di detta interpretazione estensiva.
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