Le conseguenze per il revisore dei conti per il mancato invio del questionario

18 Luglio 2024
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Spetta all’organo di revisione contabile l’invio tempestivo dei questionari alla Corte dei conti, il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge. Inoltre, tale obbligo permane indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n. 206/2024) che ha censurato il comportamento del revisore dei conti di un ente locale che non ha trasmesso il questionario nonostante il sollecito da parte dei magistrati contabili.

Il fatto

Il revisore dei conti di un ente locale, nonostante il sollecito ricevuto dal Collegio contabile, non ha trasmesso il questionario sul conto consuntivo, non permettendo in tal modo la funzionalità, rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti, in merito all’esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali.

Le indicazioni del Collegio contabile

A dire dei magistrati contabili, l’omessa compilazione della relazione costituisce violazione di un preciso obbligo compromettendo l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L’inadempimento dell’organo di revisione potrebbe peraltro giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dovendo la Giunta e il Consiglio comunale vigilare sull’operato del revisore. Al fine di adempiere materialmente agli obblighi esposti, dall’esame delle norme del TUEL emerge l’esigenza di una stretta collaborazione tra i revisori e gli organi interni dell’ente locale, in particolare del responsabile del servizio economico e finanziario, senza il supporto dei quali l’organo di revisione non può materialmente adempiere al proprio mandato.

In tale ambito, l’art. 240 del TUEL ha previsto una specifica responsabilità da parte dell’organo di revisione contabile cui spetta di adempiere ai doveri con la diligenza del mandatario. Pertanto, il mancato invio dei questionari o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati alla magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell’Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, l’Ente avrebbe potuto tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall’art. 235, comma 2, Tuel, valutando anche l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. A ciò deve aggiungersi che, a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito del predetto incarico di revisione, la normativa impone agli “organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria” di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione.

Pertanto, il Collegio contabile accerta l’omessa trasmissione della relazione da parte dell’Organo di revisione del Comune invitando l’ente locale all’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione della suddetta relazione da parte dell’Organo di revisione e per il successivo invio a questa Sezione regionale di controllo, comunicando le misure sollecitatorie adottate.

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