Il responsabile finanziario ha eliminato dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità una serie di residui, sia perché vantati da enti pubblici, sia perché provenienti dal calcolo dei crediti accertati per cassa. Nonostante un calcolo errato, l’accantonamento effettuato verso enti pubblici ha compensato gli errori effettuati dall’ente. La Corte dei conti per la Sicilia (deliberazione n.223/2024) ha dato puntuale indicazione degli errori commessi dall’ente e della compensazione avvenuta giudicando bilanciati gli accantonamenti complessivi.
I principi contabili
I principi contabili applicati (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo n. 3.3. ed esempio n. 5) adottano un approccio di tipo “storico” e a carattere “retrospettivo” per l’analisi del rischio sull’incertezza della riscossione integrale del credito, anche se formatosi nel corso dell’esercizio, essenzialmente basato sulla capacità di riscossione riscontrata nel corso dell’ultimo quinquennio, con espressa esclusione in riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale). Per tutti gli altri crediti, invece, il richiamato esempio n. 5 prevede espressamente che “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. Nel caso in cui la relativa riscossione avvenga per autoliquidazione del contribuente (paragrafo 3.7.5 dell’allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011), vige il principio dell’accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (accertamento per cassa). Per quanto riguarda le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, esse sono accertate per cassa, ma vanno imputate alla competenza dell’esercizio in cui è insorto il credito tributario, anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell’esercizio successivo, purché il pagamento sia avvenuto entro la chiusura del rendiconto o, comunque, entro il termine previsto per la sua approvazione, vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, d. lgs. n. 118/2011), indispensabile atto propedeutico all’approvazione stessa del rendiconto.
Gli errori di esclusione e le compensazioni
Per il magistrato istruttore per i residui esclusi dall’ente dal calcolo del FCDE risulta:
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Non accoglibile la motivazione addotta dall’ente per gli accertamenti ritenuti per cassa, in quanto si riferirebbe a somme riscosse in autoliquidazione nel corso dell’esercizio successivo entro la chiusura del rendiconto. Infatti, le operazioni di acquisizione delle entrate da parte del Comune hanno generato, dapprima, la registrazione di iniziali accertamenti nell’anno di competenza e, successivamente, la rilevazione di residui attivi al momento della chiusura delle scritture contabili, il cui valore è stato riportato negli esercizi a seguire in ragione dell’assenza di riscossione;
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Non accoglibile l’esclusione dei residui dal FCDE relativi alle entrate incassate nell’anno successivo alla data di redazione del rendiconto. Per tali entrate allocate al Titolo I – tipologia 101, al Titolo 3 – tipologie 100, 200 e 500 e al Titolo 4 – tipologia 500, nella considerazione che l’ammontare degli accertamenti trova perfetta o pressoché totale corrispondenza nell’ammontare delle dimensioni delle riscossioni dell’anno successivo, l’ente ha operato come se si trattasse di un accertamento per cassa, violando il dettato normativo di cui all’art. 179 TUEL;
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Non accoglibile l’esclusione dal calcolo del FCDE di residui TARI connessi alle agevolazioni regionali da fondo perequativo. Posto, infatti, che l’istituito del fondo perequativo regionale, di cui all’art. 11 della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, è stato destinato alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali, si tratterebbe, in ogni caso, di trasferimenti che trovano allocazione al Titolo 1 -tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma. Non hanno natura tributaria anche le “entrate derivanti dal 5 per mille dell’IRPEF”, che trovano allocazione in bilancio al titolo 2 – Trasferimento dallo Stato;
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Accoglibile l’esclusione dei residui relative all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili, prevista dell’articolo 2, comma 11, lett. a), della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, a favore dei Comuni nel cui territorio insista o risulti confinante una sede aeroportuale;
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Accoglibile l’esclusione dei residui che rientrano negli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità verso enti pubblici e nei vincoli per la gestione dell’impianto di depurazione consortile;
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Accoglibile l’esclusione dei crediti vantati verso enti pubblici.
Secondo i giudici contabili, pur tenendo conto di quanto rilevato in ordine ad alcuni residui esclusi dal calcolo del FCDE, nella considerazione di quanto l’ente ha accantonato nel fondo crediti verso enti pubblici e nei vincoli per la gestione dell’impianto di depurazione consortile, è stato ritenuto congruo l’ammontare del FCDE.
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