Contrattazione tardiva a fine anno mette a rischio l’erogazione della produttività

27 Agosto 2024
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Oltre ai vincoli imposti dalla legislazione di riferimento e dalla contrattazione, il rischio dell’erogazione della produttività non solo è a rischio se la sottoscrizione del contratto decentrato viene effettuata nell’anno successivo a quello di competenza, ma anche in caso di sottoscrizione del medesimo che arrivi alla fine dell’anno di competenza. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.198/2024 della Corte dei conti della Lombardia.

Il dubbio del sindaco

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabile se, “se sia conforme alle norme giuscontabili procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Per i giudici contabili, a prescindere dai principi contabili che permettono, in caso di costituzione del fondo ma di sottoscrizione non intervenuta nell’anno di riferimento, di vincolare le risorse accessorie nel risultato di amministrazione, un già precedente orientamento del Collegio contabile lombardo aveva modo di precisare quanto segue: “l’accordo contrattuale (…) è necessario intervenga prima della fine dell’esercizio di riferimento. (…) Sul punto si osserva, inoltre, che sulla diffusa prassi, già invalsa prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, della cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, si erano già appuntate molte osservazioni critiche da parte della Corte dei conti in relazione proprio alla circostanza che: “…sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari” (Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia deliberazione n. 287/2010)”. Confermato anche oggi tale orientamento, il Collegio contabile evidenzia come, in assenza di predefiniti criteri di ripartizione, seppure di carattere generale, ma pur sempre aderenti alla realtà amministrativa di riferimento, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati. Questa Sezione, infatti, ha a più riprese affermato che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita”.

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