I giudici contabili confermano la legittimità dell’incarico di vertice degli organi politici al personale in quiescenza

30 Agosto 2024
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L’Ufficio Legislativo del Ministero della PA con proprio parere (nota prot. 938 del 11/10/2023) ha accertato la deroga, al divieto di conferimento degli incarichi a personale in quiescenza, nel caso di nomina del Capo di Gabinetto quale staff del Sindaco assunto ai sensi dell’art.90 del Tuel. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n. 145/2024).

Le indicazioni della Funzione Pubblica

In merito alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall’art.11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, secondo cui “Il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 32, e 14.1, comma 33, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”, la L’Ufficio Legislativo del Ministero della PA (parere n.938/2023) ha risposto alla richiesta dell’ANCI precisando quanto segue:

  • nulla osta a considerare gli uffici di staff ex articolo 90 TUEL assimilabili agli uffici di diretta collaborazione ministeriali (deroga introdotta per l’assunzione di personale in quiescenza dal citato d.l. n.105/2023);

  • allora può essere ricompresa tra gli incarichi di vertice degli uffici di staff (art. 90 TUEL) la figura del Capo di Gabinetto, ove prevista all’interno dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, che ha il compito di coadiuvare e supportare il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sebbene non possa avere un contratto da dirigente e con le peculiarità retributive e contrattuali che contraddistingue l’ordinamento degli enti locali.

Le indicazioni dei giudici contabili

A seguito della richiesta di un Presidente di una Regione se sia possibile conferire un incarico di vertice di diretta collaborazione della Presidenza della Regione “a un dipendente pubblico che compirà l’età di 67 anni – età massima per il collocamento in quiescenza – nella prima decade maggio del 2025”, ciò “in deroga al divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all’art. 33, comma 3, del DL 4 luglio 2006, n. 223”, il Collegio contabile ha evidenziato come il legislatore sia intervenuto con specifica deroga prevedendo che: “Il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

La questione sottoposta all’esame riguarda l’estensione della sua applicabilità anche agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione dei Presidenti regionali e la disciplina dell’ipotesi della modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato.

Secondo il Collegio contabile il principio fissato dalla giurisprudenza contabile, come da quella amministrativa, è nel senso di ritenere che la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza.

Nel caso di specie, in caso di conferimento di incarico di vertice degli uffici di diretta collaborazione, la PA dovrà assicurare, innanzitutto, l’assenza di aggravio di spesa (anche traducibile in termini di utilità e proficuità della stessa in relazione ai compiti da svolgere effettivamente), poi, nell’ipotesi di modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato, dovrà verificare il rispetto sia del limite del trattamento economico complessivo fissato ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia del limite di incumulabilità del trattamento pensionistico eventualmente ottenuto avvalendosi del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. quota 100, poi divenuta 102 e 103) sia, ancor prima, nel caso trattasi di dipendente pubblico, della corretta applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi.

A tal fine il Collegio contabile richiama il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione (Prot. n. ULM_FP-0000938-P-11/10/2023) reso, su richiesta dell’Anci, in materia di interpretazione dell’art. 11, comma 3, d.l. 105/2023. Nel parere sopra citato si rinviene anche una utile esemplificazione di attività afferenti la gestione dell’ente strettamente intesa, proprie della dirigenza pubblica e come tali vietate agli incaricati di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche: “concretantesi: a) nell’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; b) nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa che esercita tramite autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.

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