La riforma ha disposto per le sanzioni amministrative gli obiettivi di:
1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;
2) assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni;
3) prevedere l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i princìpi sopra specificati, anche estendendone l’applicazione agli istituti deflativi;
5) escludere, in virtù dei princìpi di cui all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’applicazione delle sanzioni qualora ricorrano due condizioni:
– il contribuente intende adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi e, a tal fine, egli presenta un’apposita dichiarazione integrativa;
– la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paga l’imposta dovuta.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento