Il pagamento dell’ingiustificato arricchimento se avviene subito dopo la consegna dell’opera non genera rivalutazione

In tema di azione di ingiustificato arricchimento, l’obbligo indennitario dell’amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell’opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell’utilizzazione della prestazione.

17 Settembre 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%


Se il valore dell’opera, di cui la pubblica amministrazione si è giovata, viene stimato al momento del pagamento dell’indennizzo, non vi è necessità alcuna di calcolare la rivalutazione, poiché il credito è già liquidato alla attualità. Secondo, infatti, la Cassazione (ordinanza n. 23460/2024), in tema di azione di ingiustificato arricchimento, l’obbligo indennitario dell’amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell’opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell’utilizzazione della prestazione.

La vicenda
A seguito della dichiarazione di nullità del contratto di appalto, l’ente ha convenuto, in accordo con l’impresa la consegna del bene realizzato contro il corrispettivo del pagamento per l’ingiustificato arricchimento dell’ente. Il pagamento veniva disposto dall’ente sulla base della stima effettuata al momento della consegna del bene, mentre l’impresa ha ritenuto detto valore incongruo in quanto non conteneva la rivalutazione monetaria per il periodo intercorrente tra la data di realizzazione dell’opera e la consegna della medesima all’ente. Il Tribunale di primo grado e successivamente la Corte di appello hanno rigettato il ricorso dell’impresa, sostenendo che le opere fossero state valutate alla attualità in quanto basandosi sul prezzario vigente in quel momento, con la conseguenza che l’indennizzo, in quanto calcolato ai valori vigenti al momento della firma della transazione e la somma pagata dopo pochi giorni, non fosse soggetto ad ulteriore rivalutazione posto che la rivalutazione serve ad attualizzare un valore se, tra il tempo della stima e il tempo della liquidazione, vi è stata variazione del potere di acquisto della moneta.

La questione è giunta in Cassazione sostenendo l’impresa che avesse errato la Corte di appello nel ritenere valida la transazione, in quanto non trascritta in un solo documento come richiesto dalla normativa. Inoltre, in merito al valore dell’importo liquidato la società ha sempre indicato l’obbligo di rivalutazione degli importi andante dal momento della realizzazione dell’opera e pagamento, essendo quest’ultimo avvenuto con molti anni di ritardo.

La conferma
Per la Cassazione il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. In via preliminare è stata confutata la tesi della società che un atto di transazione deve essere necessariamente contenuto in un solo atto atteso che il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente (tra le tante: Cass. S.U. 9775/2022). È vero che le transazioni della p.a. devono rivestire forma scritta (Cass. n. 638 del 14/01/2019) ma tale è appunto il verbale di consegna, che peraltro richiama i contenuti di una delibera di Giunta autorizzativa. Infondato è il motivo con il quale l’impresa lamenta che la rivalutazione doveva decorrere dal momento degli esborsi sostenuti in quanto l’arricchimento della p.a. si era concretizzato al momento dell’acquisizione dell’ opera realizzata (costruzione) e non già al momento della sua consegna. Tale argomento sviluppato dall’impresa, però si pone in contrasto con la affermazione che il debito ex art 2041 c.c. è un debito di valore. Infatti, se il valore dell’opera di cui la pubblica amministrazione si è giovata viene stimato al momento del pagamento dell’indennizzo, non vi è necessità alcuna di calcolare la rivalutazione, poiché il credito è già liquidato alla attualità. In tal senso si è pronunciata la Corte d’appello la quale ha affermato che l’entità dell’indennizzo è stata determinata con riferimento al valore che le opere avevano al momento della loro consegna al Comune, cui è seguito dopo sei giorni il pagamento dell’indennizzo. Ricorda, inoltre, la Cassazione, che in tema di azione di ingiustificato arricchimento, l’obbligo indennitario dell’amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell’opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell’utilizzazione della prestazione, che avviene nel momento in cui l’elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque da essa adoperato (Cass. 11803/2020). D’altra parte, la rivalutazione serve ad attualizzare un valore se tra il tempo della stima e il tempo della liquidazione vi è stata variazione del potere di acquisto della moneta; ma nel caso di specie il tempo decorso (sei giorni) tra la stima alla attualità e la liquidazione è stato ritenuto troppo breve per incidere in tal senso.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento