Mantenimento di residui attivi inesigibili e attendibilità del risultato contabile di amministrazione

Il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione, che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile

19 Settembre 2024
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Il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione, che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 111/2024/PRSE, depositata il 28 agosto 2024.

Pertanto, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti ad anni precedenti e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

È fondamentale operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione o il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui, l’ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

La permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare pertanto adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un’aggregazione apodittica e sintetica è suscettibile di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi (e di riflesso il conto consolidato di tutto il complesso delle Pubbliche Amministrazioni) con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica (si veda, in tal senso, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE).

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