Il 6 settembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un apposito decreto ad integrazione del precedente del 7 luglio 2023, teso all’individuazione delle fattispecie IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote.
Il Decreto del MEF
Con il decreto del 6 settembre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, il Ministero economico ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all’IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023. Gli interventi del nuovo provvedimento, riportati all’allegato A del medesimo, afferiscono alle categorie già individuate, per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU, in conformità al dettato di cui all’art. 1, commi da 748- a 755, della Legge n. 160/2019.
Le modalità di diversificazione delle aliquote
Come è noto, in virtù della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni possono disciplinare le entrate di propria competenza, salvo i limiti imposti dal comma 1, della disposizione richiamata. Nel tempo, i Comuni hanno disciplinato situazioni molto differenziate (e a volte bizzarre) a cui applicare specifiche aliquote IMU. Ciò ha indotto il Legislatore a limitare la possibilità di personalizzare le aliquote IMU, con l’individuazione di vincoli imposti nella compilazione del prospetto individuato dalla Legge n. 160/2019.
Le previsioni istitutive del prospetto delle aliquote IMU e la loro decorrenza
Con l’ingresso della “nuova” IMU, ad opera della Legge n. 160/2019, è stato inserito il nuovo adempimento inerente all’obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU, indicato al comma 756. Inizialmente, questo aveva stabilito che il già menzionato onere a carico dei Comuni, dovesse decorrere dall’anno d’imposta 2021, sulla base delle disposizioni di un apposito decreto del MEF, da emanarsi entro il 29 giugno 2020. Invero, il decreto è stato emanato solo il 7 luglio 2023, cosicché gli enti locali hanno continuato a seguire le vecchie modalità di approvazione delle aliquote IMU. Tuttavia, la compilazione del prospetto di cui al comma 756 deve avvenire con modalità informatica che, al suo debutto, ha evidenziato alcune anomalie, anche in ragione dell’incompletezza delle fattispecie inserite, ragion per cui l’obbligo della sua compilazione è stato differito all’anno d’imposta 2025. Segnatamente, il posticipo è stato disposto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023.
Ora, con l’approvazione del decreto “integrativo”, diventa ufficiale l’obbligo di compilare il prospetto delle aliquote IMU e provvedere al suo inserimento nel Portale del Federalismo fiscale. Dunque, dall’anno d’imposta 2025, i Comuni sono tenuti ad inserire sia la delibera di approvazione delle aliquote IMU, sia l prospetto in commento.
La procedura di approvazione delle aliquote IMU dal 2025
Preme rammentare che la disciplina in esame è stata oggetto di intervento ad opera dell’art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025) mediante la revisione della formulazione del comma 756, oltre che del comma 767. In sostanza, la modifica citata ha posto una deroga alla disciplina contenuta all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006. Come è noto, il citato comma 169, evita ai Comuni di deliberare le aliquote IMU ogni anno, nell’ipotesi in cui la loro misura non subisca variazioni rispetto a quelle approvate per l’anno d’imposta precedente. La nuova previsione, di contro, impone a questi di approvare nel 2025 le aliquote IMU, seguendo la procedura sopra illustrata, al fine di uniformare le modalità di diversificazione delle aliquote e per conferire, altresì, trasparenza e certezza alle stesse, proprio mediante pubblicazione sul Portale del MEF.
L’efficacia delle aliquote IMU
Come già accennato, la delibera comunale con cui vengono approvate le aliquote IMU a decorrere dall’anno d’imposta 2025, è efficace solamente se inserita sul Portale del Dipartimento della Finanza Locale unitamente al prospetto in parola, utilizzando l’apposito gestionale informatico. Peraltro, in ordine alla procedura informatica da seguire il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le specifiche Linee Guida sul proprio sito, il 21 settembre 2023. Con tale comunicazione erano state indicate anche le tempistiche da rispettare che, ovviamente, sono state superate dalla necessità di revisione del decreto del luglio 2023.
Si rimarca, infine, che, qualora l’ufficio tributi (o chi per questo) non segua la procedura descritta, il Comune sarà tenuto ad applicare le aliquote ordinarie, come stabilite all’art. 1, dal comma 748 al comma 755, della Legge n. 160/2019, e ciò fino all’anno d’imposta in cui non venga adottata la procedura esaminata. In seguito, potrà essere ancora applicata la previsione normativa di cui al richiamato comma 169, quando le aliquote non subiscono modifiche rispetto all’anno precedente.
Prospetto delle aliquote IMU obbligatorio dal 2025
il decreto del 6 settembre scorso, ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all’IMU
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