Legittima la decurtazione forfettaria dei compensi degli avvocati sul riscosso per pagamento dell’IRAP (prima parte)

L’ente locale nella sua regolamentazione imporre che una parte degli introiti della controparte siano destinati al pagamento dell’IRAP e di altre spese, prima di essere distribuite quali compensi ai legali

14 Ottobre 2024
Modifica zoom
100%


Secondo le norme legislative e contrattuali sui compensi dei legali per cause vittorioso con addebito alla controparte, ben può l’ente locale nella sua regolamentazione imporre che una parte degli introiti della controparte siano destinati al pagamento dell’IRAP e di altre spese, prima di essere distribuite quali compensi ai legali interni, ancorando, inoltre, la distribuzione dei compensi solo alla definitività della senza di condanna della controparte e all’effettivo recupero delle somme. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n. 5380/2024 del Consiglio di Stato.

La vicenda
Un avvocato di un ente locale ha impugnato il regolamento sulla distribuzione dei compensi in caso di vittoria della causa con addebito delle spese alla parte soccombente. I motivi di illegittimità sono stati individuati nelle seguenti previsioni del regolamento:
– per non avere considerato tali compensi come trattamento retributivo sottraendoli in tal modo dal regime del Tfr e del trattamento di quiescenza;
erogazione dell’importo dei suddetti compensi solo a seguito dell’avvenuta contrattazione decentrata integrativa e, quindi, nell’inserimento degli importi dovuti previa iscrizione nel fondo delle risorse accessorie;
– limitazione all’80% delle spese recuperate ai fini dell’erogazione del compenso in favore dell’avvocato in caso di sentenza favorevole definitiva con recupero delle spese legali a carico della controparte;
– per non avere considerato l’assoggettamento delle somme al trattamento previsto per i giudizi definiti con spese compensate in ipotesi di documentata impossibilità di recuperare il credito nei confronti della controparte, così come quella che ne prevedeva la corresponsione sulla base del piano di rateizzazione, nel caso in cui richiesto dalla parte soccombente;
– la nozione di “sentenza favorevole” accolta dal regolamento, con esclusione di alcune tipologie di decisioni e limitazione a quelle che definiscono la vertenza in maniera definitiva.

Il TAR adito ha rigettato tutte le doglianze dell’avvocato interno, ritenendo che:
non spettasse al regolamento comunale (che infatti non si era pronunciato in merito) stabilire quali emolumenti fossero computabili ai fini del Tfr e del trattamento pensionistico;
– non fosse illegittima la prevista subordinazione dei compensi professionali alla sottoscrizione della contrattazione integrativa decentrata, trattandosi di componenti della retribuzione accessoria, come tali ben oggetto della suddetta contrattazione;
era legittima anche la prevista corresponsione dei compensi al lordo degli oneri riflessi, atteso che l’accollo contributivo posto a integrale carico del lavoratore riguarda soltanto la parte relativa ai compensi professionali e non è in sé illegittimo o discriminatorio;
– del pari legittima, in quanto in linea con l’art. 9 d.l. n. 90 del 2014, era la previsione che subordinava i compensi da sentenza favorevole con condanna della controparte all’effettivo recupero delle somme, così come quella della decurtazione del 20% delle spese da corrispondere, in quanto coerente con la logica di contenimento della spesa pubblica;
– anche l’ancoraggio dell’erogazione del compenso alla rateizzazione del debito (se adottata) in capo alla controparte soccombente era da ritenere legittima e, in ogni caso, non arbitraria né contraria alle previsioni di legge così come la disposizione regolamentare che subordinava l’erogazione dei compensi solo alla definitività della sentenza.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento