di FRANCO RICCA – 26/10/2024
La risposta delle Entrate sul mancato incasso nello split payment Iva
In caso di insolvenza della controparte
Variazione in diminuzione senza limiti di tempo in caso di mancato incasso della fattura emessa in regime di split payment: il mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, infatti, comporta che l’Iva sull’operazione non è dovuta in quanto non si è resa esigibile, salvo che il destinatario abbia volontariamente scelto di anticipare l’esigibilità. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 210 di ieri 25 ottobre 2024, sul quesito presentato da una società che, avendo emesso nei confronti di un soggetto tenuto al pagamento dell’imposta con il meccanismo speciale della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura rimasta insoluta, chiedeva conferma della possibilità di rettificarla mediante emissione di una nota di credito, nonostante l’avvenuto decorso del termine di un anno previsto dall’articolo 26, terzo comma, del citato dpr. Osserva al riguardo l’Agenzia delle entrate che le disposizioni in materia di rettifica dell’imponibile o dell’imposta previste da tale articolo devono essere coordinate con la particolare disciplina dello split payment, secondo la quale l’imposta indicata nella fattura emessa dal cedente o prestatore deve essere versata all’erario direttamente dal cessionario/committente che rientri tra i soggetti elencati nel predetto articolo 17-ter (pubbliche amministrazioni, ecc.). In particolare, l’art. 3 del decreto attuativo del ministro dell’economia del 23 marzo 2015, come modificato dal decreto 27 giugno 2017, stabilisce che, nelle operazioni sottoposte allo split payment, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi (comma 1), salvo che i cessionari/committenti optino per anticipare l’esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure al momento della registrazione della medesima (comma 2); è invece esclusa, in deroga alle previsioni generali, la facoltà del cedente/prestatore di anticipare l’esigibilità (comma 3). In sostanza, la disciplina speciale si caratterizza per il fatto che l’esigibilità dell’imposta è, in via di principio, ricollegata non al momento dell’effettuazione dell’operazione o, se precedente, dell’emissione della fattura, bensì al pagamento del corrispettivo. Di conseguenza, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, l’imposta non diviene in tutto o in parte esigibile, benché l’operazione sia stata fatturata. In tale ipotesi, quindi, il cedente/prestatore, nel presupposto che il cessionario/committente non abbia optato per l’anticipazione, potrà operare una variazione in diminuzione ai soli fini contabili, emettendo la relativa nota di credito, indipendentemente dal tempo trascorso dall’emissione della fattura (sarebbe utile chiarire se in riduzione dell’imponibile dell’anno corrente o di quello dell’anno della fatturazione). Analogamente, il cessionario/committente, sempre nel predetto presupposto, si limiterà a stornare contabilmente l’operazione senza effetti sulla liquidazione dell’imposta che, non essendosi resa esigibile, non ha formato oggetto di detrazione.
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