Dissesto degli enti locali: alla Corte costituzionale spetta la perentorietà dei termini e l’automaticità degli effetti

Dissesto degli enti locali: alla Corte costituzionale la perentorietà dei termini e l’automaticità degli effetti in caso di tardiva presentazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

6 Novembre 2024
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È al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità di alcune disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) che riguardano i termini “perentori” fissati per l’approvazione del bilancio riequilibrato. Il tema è delicato e coinvolge principi fondamentali della Costituzione, tra cui gli articoli 3, 5, 51, 97 e 114, relativi a uguaglianza, autonomia e buon andamento della pubblica amministrazione.

Le norme oggetto di esame includono l’art. 259, primo comma, e l’art. 261, quarto comma, che impongono un termine “perentorio” di 45 giorni per la presentazione di un nuovo bilancio in caso di istruttoria negativa. L’art. 262, primo comma, prevede inoltre che il mancato rispetto di tali termini sia causa di scioglimento degli organi dell’ente.

La questione sollevata mette in discussione la rigidità di questi termini, che potrebbe comprimere l’autonomia amministrativa degli enti locali. Se la Consulta accogliesse l’istanza, potrebbe aprirsi una nuova fase di revisione normativa per garantire maggiore flessibilità e rispondenza alle esigenze degli enti locali.

>> Consulta il comunicato n. 101 del 4 novembre 2024 dell’Ufficio del Massimario.

>> Vedi anche il T.a.r. per la Campania, sez. I, sentenza non definitiva, 20 settembre 2024, n. 5039.

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