L’accertamento per cassa: le ipotesi ammissibili

L’accertamento per cassa si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell’entrata nelle scritture contabili – l’accertamento – e l’acquisizione effettiva del flusso finanziario

8 Novembre 2024
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di Enzo Cuzzola

L’accertamento per cassa (d.lgs. 118/2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7) concerne specificamente:
– le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico, che sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (paragrafo 3.7.1.);
– le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, che sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (paragrafo 3.7.5.);
– le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico (paragrafo 3.7.6.).

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. di contr. Regione Siciliana, nella delib. n. 254/2024/PRSP, depositata il 2 ottobre 2024, l’accertamento per cassa si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell’entrata nelle scritture contabili – l’accertamento – e l’acquisizione effettiva del flusso finanziario – la riscossione –, con la conseguenza che tale concomitanza temporale elide, di per sé, il rischio dell’effetto espansivo della capacità di spesa dell’ente attraverso coperture di bilancio prive del requisito della certezza.

Come osservato dalla magistratura contabile, “le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate per cassa, ma vanno comunque imputate alla competenza dell’esercizio in cui è insorto il credito tributario (cioè quello in cui si sono perfezionati i presupposti costitutivi del tributo), anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell’esercizio successivo, purché il pagamento avvenga comunque entro la chiusura del rendiconto o, comunque, entro il termine previsto per la sua approvazione (cioè il 30 aprile), vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011), quale indispensabile atto propedeutico all’approvazione stessa del rendiconto. Ed in tal senso, il principio contabile applicato “raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa” (§ 3.7.5 dell’All. 4/2 cit.)” (sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 121/2021/PRSE).

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