La contabilizzazione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti

Come ricordato dalla Corte dei conti del Veneto n. 20/2025 la contabilizzazione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo

Enzo Cuzzola 7 Febbraio 2025
Modifica zoom
100%

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 20/2025/PRSE, depositata il 28 gennaio 2025, la contabilizzazione dei mutui assunto con Cassa Depositi e Prestiti è regolata dall’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 – punto 3.10, in base al quale un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito.

La fase di accertamento
L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento.
Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.
Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti, non si dà luogo all’istituzione del fondo pluriennale vincolato.

La registrazione dell’impegno di spesa ed il pagamento
Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore) rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili.
A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento