D.L.90/2014. Diritti di rogito ai Segretari Comunali, nuove modifiche

Nella seduta del 25/07/2014 è stata approvata in Commissione in sede referente e pubblicate nel Bollettino delle Giunta e Commissioni n.279 il seguente nuovo emendamento che modifica l’art.10 del D.L.90/2014:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, ed attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.

  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  2-quater. All’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare» sono sostituite con le seguenti: «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica».

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