Decadenza dalla carica di revisore dei conti

Enti locali – revisori dei conti – incarico ricoperto per due mandati anche non consecutivi – possibilità di rielezione – va esclusa

 TAR SARDEGNA, SEZ. II – Sentenza 1 aprile 2014, n. 245

L’art. 235 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in base al quale “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”, deve essere interpretato dando preminente risalto al dato testuale della stessa, che esplicitamente limita la possibilità di rielezione ad una volta sola (“e sono rieleggibili per una sola volta”), senza prevedere deroghe di sorta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9.11.2009, n. 6979; TAR Campania, Napoli, sez. I, 12.6.2007, n. 6087; TAR Abruzzo, L’Aquila, 26.6.2008, n. 851; contra, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 16.12.2009, n. 3143 e 20.9.2001, n. 5428). Ne consegue che è legittima la deliberazione con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza dalla carica di revisore dei conti per il soggetto che abbia già ricoperto il medesimo incarico per due mandati anche non consecutivi. Il significato letterale della norma richiamata è, del resto, coerente con l’esigenza perseguita dalla legislatore di favorire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all’organo di revisione contabile, nell’ottica di una maggior trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Le esposte conclusioni non trovano smentita nell’art. 17 del d.lgs. 27.1.2010, n. 39, invocato dal ricorrente. Trattasi, infatti, di norma non applicabile al comparto degli enti pubblici (la disposizione è racchiusa nel capo V del citato d.lgs. che regolamenta la funzione di revisione nei confronti degli “enti di interesse pubblico”, che sono società operanti nel settore finanziario e assicurativo).

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