L’esatta individuazione delle spese dei servizi in “conto terzi”.

Di Vincenzo Giannotti

Ancora un parere della Corte dei Conti sull’esatta dimensione dell’iscrizione contabile da parte di un comune dei servizi in “conto terzi”. Il problema sollevato riguarda l’esatta contabilizzazione da parte di un comune delle spese per interventi urgenti di manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua a privati. La risposta al quesito viene fornita dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio nella recente deliberazione n. 12 depositata in data 31/01/2014.

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IN CONTO TERZI

Secondo il Collegio contabile romano, nei Servizi conto terzi siano inscrivibili le transazioni poste in essere dal Comune per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’Ente, quali, ad esempio, quelle effettuate come sostituto di imposta, o le operazioni svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui il Comune si limiti a ricevere risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. Non può, invece, attribuirsi natura di “Servizi per conto di terzi” alle spese che, pur sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità da parte del Comune che le sostiene, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali ad esempio le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.) e quali nella specie le spese per interventi urgenti di manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua a privati, pur considerate la situazione di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità e l’inerzia dei concessionari.

LE INDICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

Evidenziano, in particolare i giudici contabili, come Il principio contabile 2 punto 25, nel testo approvato il 12 marzo 2008, precisa che “le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione”. Esse “riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali; b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale; c) i depositi cauzionali; d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi”.

Inoltre, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che,  a decorrere dal 1° gennaio 2014,  le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a  regole contabili uniformi definite sotto forma di  principi contabili generali e di principi contabili applicati e dà definizione precisa, al punto 7.1 dell’allegato 2, della natura dei servizi conto terzi (Allegato 2 del d.lgs. 118/2011 punto 7.1).

Pertanto, gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti ad una maggiore attenzione nell’iscrizione di poste nelle partite di giro in quanto l’allocazione tra i Servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce irregolarità contabile, sia perché non consente unacorretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione sia in quanto potrebbe comportare un’elusione del rispetto del Patto di stabilità, atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

CONCLUSIONE

Sulla base delle sopra citate premesse, conclude il Collegio contabile, che nell’eventualità in cui l’Ente ritenga di farsi carico in via transitoria delle spese relative ai citati interventi urgenti ed indifferibili sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua ai privati, le relative poste non potranno comunque essere iscritte nel Servizio conto terzi ai sensi dell’art. 168 T.U.E.L., incorrendosi altrimenti in violazione del Principio contabile n.2 applicabile agli EELL e del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194.

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