Debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario

Enti locali – dissesto finanziario – debiti pecuniari – interessi e rivalutazione monetaria – blocco – carattere sospensivo

 TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V – Sentenza 5 dicembre 2013, n. 5594

La normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario (di cui all’art. 21 del d.l. 18.1.1993, n. 8 convertito con modificazioni in Legge 19.3.1993, n. 68) va interpretata nel senso che, anche dopo la dichiarazione di dissesto, continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto esclusa l’opponibilità alla procedura di liquidazione e l’ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto (Corte cost. 16.6.1994, n. 242; 21.4.1994, n. 155; 21.4.1994, n. 149; Cass. civile, sez. III, 29.1.2003, n. 1265). In particolare la disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune non producono interessi, né rivalutazioni monetaria, come ritenuto dalla Corte Costituzionale ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivare la procedura per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’Ente risanato (Cons. Stato, sez. V, 31.12.1998, n. 1991). A mente dell’art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, non può decorrere per tutto il periodo dalla dichiarazione dello stato di dissesto fino alla cessazione di esso, in quanto durante tale lasso di tempo il diritto di parte ricorrente non poteva esser fatto valere. In altri termini, l’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria – ai sensi dell’art. 1224 c.c. – a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile

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