Nomina del collegio dei revisori dei conti

Enti locali – collegio dei revisori dei conti – nomina dei componenti – deliberazione del consiglio comunale – illegittimità – fattispecie

 TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 12 settembre 2013, n. 1881

È illegittima la delibera con la quale il consiglio comunale ha proceduto alla nomina del collegio dei revisori dei conti, provvedendo, in particolare, a nominare presidente del collegio il secondo classificato per numero di preferenze, rettificando il primo risultato dello scrutinio, dopo essersi accorto che tale candidato -il quale era risultato il secondo suffragato dall’assemblea- era iscritto solo all’albo dei revisori contabili, potendo essere votato ed eletto solo quale presidente dell’organo di controllo contabile. Che infatti il presidente di un organo collegiale debba essere il più suffragato non sembra ragionevolmente contestabile, a causa del ruolo di direzione e supervisione dei lavori del collegio, indipendentemente dalla uguaglianza del voto e cioè dal peso specifico che verrebbe attribuito in sede di decisioni di competenza dell’organo al voto del presidente. È perciò necessario che il presidente di un organo collegiale riporti il maggior numero di preferenze perché il ruolo apicale o, meglio, di direzione giustifica l’instaurarsi di un rapporto fiduciario elettori/eletti solidamente ancorato al maggior suffragio ricevuto dall’eletto alla carica dal consesso dei votanti. Così come è illegittimo che il presidente del consiglio, avvedutosi della iscrizione del secondo classificato al solo albo dei revisori, abbia ritenuto di poter sovvertire il risultato dello scrutinio consentendogli di ricoprire l’unica carica utile in base ai titoli posseduti.

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