Debiti PA – la corretta contabilizzazione e le priorità di pagamento

di Vincenzo Giannotti

Come è noto il decreto legge 35/13 ha imposto agli enti locali di pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati dai creditori entro il 31 dicembre 2012, anche ricorrendo, all’’uopo, ad apposite anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e prestiti e sulla relativa imputazione finanziaria. La legge ha diviso la disponibilità finanziaria da parte della Cassa Depositi e prestiti in due tranches la prima già corrisposta, la seconda che sarà versata entro il mese di febbraio 2014. Gli enti pertanto si trovano nella condizione di rinviare i pagamenti fino al 2012 non corrisposti nei primi mesi dell’anno 2014 con la facile ed intuita conseguenza che i creditori non saldati si troveranno ad essere pagati dopo i creditori che avessero emesso fattura nel 2013.

                Sulla tale questione è intervenuto il recente parere della Corte dei Conti sezione regionale per la Liguria con la deliberazione n.65 depositata il 17/07/2013. Il parere contiene, altresì, la procedura per la corretta contabilizzazione dell’anticipazione effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

SULLA PRIORITÀ DEI PAGAMENTI

                Secondo i giudici contabili liguri la corretta procedure da seguire da parte dei comuni per i pagamenti dovrebbe essere la seguente:

  • ricognizione di tutti i debiti certi liquidi ed esigibili e valutazione della disponibilità di cassa che può essere destinata a tale finalità;
  • qualora la disponibilità non sia sufficiente, richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il residuo con destinazione vincolata delle somme erogate;
  • in presenza di ulteriori risorse finanziarie che rendano la somma anticipata eccedente, restituzione alla prima rata della medesima, fermo restando l’ammortamento invece di quella concretamente utilizzata.
  • eventuali disponibilità liquide sopravvenute devono essere indirizzate al pagamento dei rimanenti debiti del 2012 e non del 2013;
  • la copertura integrale dei debiti finanziati dovrebbe verificarsi con la seconda tranche dell’anticipazione di liquidità, concretamente erogata nel 2014. Qualora la somma fosse eccedente i debiti residui la medesima deve essere immediatamente restituita a saldo parziale dell’anticipazione.

Tale procedura, secondo i giudici di controllo, è quella che appare la più logica in quanto consente di ridurre al minimo la maturazione degli interessi moratori annui, attualmente pari all’8,5%, i quali, altrimenti, aumenterebbero inevitabilmente nel caso in cui si volesse dare priorità, con le nuove entrate, al pagamento dei debiti formatisi nel 2013 come sembra essere l’intenzione del Comune richiedente.   

NATURA E CONTABILIZZAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE

Le somme ricevute dalla Cassa Depositi e Prestiti, secondo i giudici liguri, rappresenta un’anticipazione di scopo, assimilabile all’analoga figura civilistica del mutuo di scopo, di cui deve seguire l’analogo regime giuridico: qualora l’erogazione della somma destinata ad una determinata finalità (nel mutuo di scopo l’obiettivo è l’acquisto di un bene mobile o immobile o la ristrutturazione di quest’ultimo; nel caso in esame il pagamento dei debiti pregressi) non sia più utilizzabile per la medesima, essa perde la sua causa giuridica cui consegue l’obbligazione di restituzione della somma (circostanza che si verifica, nel mutuo di scopo civilistico, con la risoluzione del contratto e la conseguente ripetizione della somma indebitamente percepita a questo punto dal mutuatario).

                Stabilita la natura sostanziale di mutuo, in quanto contribuisce a fare fronte alla carenza della liquidità necessaria per pagare i debiti, in conformità alla volontà legislativa, le risorse da anticipazione dovrebbero teoricamente considerarsi come provenienti da indebitamento e, pertanto, i pagamenti per quota annuale dovrebbero determinare l’impegno solamente della relativa rata. In questo modo però la quota delle entrate non immediatamente spesa concorrerebbe al risultato di amministrazione alterandolo artificialmente laddove invece l’anticipazione di liquidità, essendo nel caso in esame un’operazione di per sé neutra, non deve incidere in alcun modo sui relativi saldi. Per questa ragione, e cioè assicurare la neutralizzazione dell’operazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione,  condividendo il M.E.F. ha ritenuto che la spesa relativa al rimborso dell’anticipazione ricevuta debba essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio, secondo la seguente procedura:

  • in entrata l’anticipazione va contabilizzata al titolo V SIOPE 5311 “Mutui e prestiti da enti del settore pubblico”;
  •  in spesa, tra i rimborsi di prestiti SIOPE 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico” con una conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al titolo III.

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