L’ARAN risponde al quesito del trattamento economico spettante al dipendente che presta servizio di domenica, nell’ambito di una particolare organizzazione dell’orario di lavoro settimanale ordinario che prevede la prestazione lavorativa anche in tale giorno.

Nel sito dell’ARAN informa che aggiorna mensilmente il proprio sito con le novità in ambito della corretta applicazione degli istituti contrattuali, per il mese di luglio 2013 il quesito inserito è stato il seguente:

Quale compenso deve essere riconosciuto al personale che rende la prestazione lavorativa nella giornata della domenica, in presenza di un orario di lavoro settimanale dello stesso che si articola dal martedì alla domenica e prevede il lunedì come giorno di riposo settimanale? Deve farsi riferimento alle previsioni dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000?

RISPOSTA DELL’ARAN

Nella particolare situazione organizzativa considerata, si ritiene che debba trovare applicazione non la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 ma quella del comma 5 del medesimo art. 24.

Infatti, questa prende in considerazione esclusivamente la fattispecie del personale che, pure in mancanza di una organizzazione del lavoro in turno (secondo le previsioni dell’art. 22 del CCNL del 14.9.2000), è assoggettato ad una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative comprensiva, in via ordinaria e continuativa, di giorni festivi o di periodi notturni (come nel caso di una settimana lavorativa ordinaria che si svolge dal martedì alla domenica oppure di una settimana lavorativa ordinaria che preveda prestazioni svolte totalmente in orario notturno). Solo a questo personale è riconosciuto, accanto alla normale retribuzione contrattuale, un ulteriore compenso aggiuntivo, diversificato, in relazione alle diverse ipotesi prese in considerazione, pari:

  • ad una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno o in giornata festiva;
  • ad una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno – festivo.

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