L’IFEL interviene con una nota di commento sulla risoluzione 37/E dell’Agenzia delle Entrate riguardante i codici di versamento del nuovo tributo TARES

Con una nota del 30/05/2013 l’IFEL interviene in modo critico verso l’Agenzia delle Entrate che ha emesso la risoluzione 37/E del 27/05/2013, riguardante le modalità  di pagamento del nuovo tributo Tares tramite modello F24. Le perplessità evidenziate sono le seguenti:

  • Mancata definizione del “codice atto”. Il codice atto utilizzabile nei modelli F24 dovrebbe avere le stesse caratteristiche del “codice cliente” di 18 caratteri definito per il bollettino di conto corrente postale, cosa che faciliterà la precompilazione dei modelli di pagamento Tares ordinari (come indicato dal comma 35, art. 14 del dl n. 201 del 2011), potendo gestire in modo più efficiente i versamenti F24 relativi alle altre entrate locali riscosse mediante F24, in particolare quelle derivanti dall’attività di controllo dell’IMU. Su tale punto l’IFEL sollecita l’Agenzia delle Entrate ad integrare tale provvedimento nel più breve tempo possibile unitamente alla necessaria pubblicazione dei nuovi modelli F24 nelle diverse versioni (ordinario, predeterminato e semplificato) contenenti il nuovo campo, e che verranno contestualmente resi noti i termini entro i quali gli intermediari saranno in grado di riportare il nuovo dato nei normali flussi di rendicontazione.
  • non viene assicurata l’indicazione in chiaro del Comune destinatario dei pagamenti attraverso l’introduzione di un campo dedicato, quale strumento di una più agevole prevenzione degli errori di compilazione del codice catastale del Comune sia da parte del cittadino, sia presso il back office dell’intermediario del pagamento,

con specifico riferimento alla Tares, l’Agenzia non ha ritenuto di determinare un apposito codice tributo per distinguere l’importo del tributo provinciale ambientale (TEFA) che i Comuni hanno l’obbligo di riscuotere “contestualmente” al tributo principale in base all’articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992, che ora si deve intendere applicabile al regime Tares

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