Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie

DECRETO 18 dicembre 2012   – Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (GU n.303 del 31-12-2012 )

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico»,  ed  in  particolare
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice che consentano al Tesoro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno  od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati  finanziari,
l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per  consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati; 
    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito  pubblico
interno  ed  estero,   al   rimborso   anticipato   dei   titoli,   a
trasformazioni di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto ministeriale n. 73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con
il quale vengono regolate le operazioni di  concambio  di  titoli  di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in  particolare  l'art.
47 recante «Modifiche alla  disciplina  dei  conti  intrattenuti  dal
Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide»,  con  il  quale
sono state introdotte modifiche  all'art.  5,  comma  5,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  19080  del  29  luglio  2011,  e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata approvata
la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  la
Banca d'Italia per la gestione del conto  disponibilita'  del  Tesoro
per il servizio di Tesoreria (di seguito  «conto  disponibilita'»)  e
dei conti ad esso assimilati; 
  Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011  con  il
quale sono state disciplinate le modalita'  di  movimentazione  della
liquidita' in essere sul conto disponibilita' e  sui  conti  ad  esso
assimilabili  e  di  selezione   delle   controparti   ammesse   alle
operazioni; 
  Considerato  che  la  Direzione  II  -  debito   pubblico   -   del
Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicata come «Direzione  II»)
puo' porre in essere: 
    contratti-quadro con  istituzioni  finanziarie  (I.S.D.A.  Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito  indicati,
secondo  quanto  stabilito  dall'International  Swap  &   Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.») associazione di categoria internazionalmente riconosciuta
per la definizione degli standard contrattuali; 
    in occasione delle  operazioni  di  ristrutturazione  del  debito
pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine  di
regolamentare le operazione medesime; 
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con  il  quale,
mentre si  attribuisce  agli  organi  di  governo  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto   il   Regolamento   di   riorganizzazione   del    Ministero
dell'economia e delle finanze, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, ed in particolare l'art.  6,
comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione  II  -
debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  ed  in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale  si  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  ed  in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Ritenuta la necessita' di delineare gli  obiettivi  di  riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno  finanziario
2013, le operazioni di emissione dei prestiti indicate  nel  medesimo
articolo verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro  o,  per
sua delega, dal  Dirigente  Generale  Capo  della  Direzione  II  del
Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicato come «Direttore della
Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,  le
operazioni predette potranno essere disposte dal  medesimo  Direttore
Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. 
  Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di  titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso  o  variabile.   Potra',   inoltre,   procedere   all'emissione
temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire  il  ricorso
ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso  nella  prassi
finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati. 
                               Art. 2 
 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee  guida
di cui al presente decreto, e  secondo  gli  obiettivi  dal  medesimo
indicati. 
  I titoli potranno  avere  qualunque  durata;  nella  determinazione
della stessa, si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di  acquisire  il
gradimento dei mercati con quella di contenere il  costo  complessivo
dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo  periodo,  considerata
l'esigenza  di  protezione  dal  rischio  di  rifinanziamento  e   di
esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni
di prestiti in modo che, al termine dell'anno  finanziario  2013,  la
quota dei titoli a breve termine si  attesti  tra  il  5%  e  il  15%
dell'ammontare  nominale  complessivo  dei   titoli   di   Stato   in
circolazione a quella data, la quota dei titoli  «nominali»  a  tasso
fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei  titoli  «nominali»  a  tasso
variabile tra il 5% e il 15%; inoltre, le quote  dei  titoli  «reali»
indicizzati all'inflazione e dei certificati del  Tesoro  zero-coupon
non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 6%. Il  totale  dei
prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovra'
eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. 
  Inoltre, il Dipartimento  del  Tesoro  potra'  effettuare,  con  le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di  assegnazione  di
titoli per particolari finalita', previste dalla normativa. 
                               Art. 3 
 
 
         Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  Il  Dipartimento  del  Tesoro  potra'  effettuare   operazioni   di
ristrutturazione  del  debito  pubblico  su  base  consensuale.  Tali
operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche
dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in  modo
unilaterale dall'autorita' emittente. 
  Le  predette  operazioni,  incluse  quelle  effettuate   attraverso
l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito  degli  accordi
di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle
informazioni  disponibili  e  delle   condizioni   di   mercato,   il
contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la  protezione
dai rischi di mercato e di rifinanziamento e  il  buon  funzionamento
del mercato secondario dei titoli di Stato. 
  Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di
titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della
ristrutturazione del debito  pubblico,  dall'art.  3  del  D.P.R.  n.
398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal Direttore Generale
del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II. 
  Il Dipartimento  del  Tesoro  potra'  procedere  ad  operazioni  di
riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo
pari  al  40%  dell'ammontare  nominale  in  circolazione   di   ogni
emissione. 
  Il Dipartimento del Tesoro potra', altresi', effettuare  operazioni
di scambio accettando, in pagamento dei titoli in  emissione,  titoli
di Stato di qualunque durata. 
  Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso  anticipato
di  titoli  saranno  ammessi   a   partecipare   esclusivamente   gli
«Specialisti in titoli di Stato»,  come  definiti  dall'art.  23  del
decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216. 
  In forza dell'art. 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 398 del 2003, i
pagamenti conseguenti alle operazioni di  cui  al  presente  articolo
potranno avvenire anche in deroga a quanto  stabilito  dall'art.  24,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in  considerazione
delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operativita'. 
                               Art. 4 
 
 
Contenimento   del   rischio   di   credito   nelle   operazioni   di
                ristrutturazione del debito pubblico 
 
  Al fine di ridurre i rischi  connessi  ad  eventuali  inadempimenti
delle  controparti  di  operazioni  di  ristrutturazione   effettuate
attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni  saranno
concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. 
  Nel valutare il merito del credito delle predette  istituzioni,  si
terra' conto della valutazione espressa dalle principali  agenzie  di
rating tra quelle  che  effettuano  una  valutazione  del  merito  di
credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del  16  settembre
2009 e successive modifiche. 
  Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito  pubblico,
il Dipartimento del Tesoro ha facolta' di porre  in  essere,  con  le
controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi  finalizzati
alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral). 
                               Art. 5 
 
 
Accordi connessi  con  l'attivita'  di  ristrutturazione  del  debito
                              pubblico 
 
  Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  Direttore
della Direzione II, potra' stipulare i contratti  -  quadro  I.S.D.A.
Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro  altro  allegato,
compreso quello che disciplina gli accordi di prestazione di garanzia
di  cui  all'art.  4,  terzo  comma  (Credit   Support   Annex)   che
intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e  le
istituzioni  finanziarie  controparti  di  operazioni  in   strumenti
derivati,  nonche'  ogni  altro  accordo  connesso,   preliminare   o
conseguente alla gestione del debito, ivi  compresi  quelli  relativi
alle operazioni di cui all'art. 3. 
  Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  Direttore
della Direzione II, firmera' gli accordi relativi ad ogni  operazione
di ristrutturazione. 
                               Art. 6 
 
 
           Operazioni di gestione del conto disponibilita' 
 
  Le operazioni di gestione del  «conto  disponibilita'»  di  cui  ai
decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati
nelle premesse, saranno disposte dal Direttore della Direzione II  o,
in caso di sua  assenza  o  impedimento,  da  altro  dirigente  della
Direzione II da questi delegato, anche in deroga  a  quanto  disposto
dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011. 
                               Art. 7 
 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  I decreti di  approvazione  degli  accordi  citati  nei  precedenti
articoli 4 e 5,  nonche'  quelli  di  accertamento  dell'esito  delle
operazioni di gestione  del  debito  pubblico  e  di  gestione  della
liquidita' di cui all'art. 6, verranno firmati dal Direttore Generale
del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II. 
                               Art. 8 
 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  Il Dipartimento del Tesoro dara' regolare comunicazione all'Ufficio
di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate  in
forza   del   presente   decreto,   indicando   i   dati   finanziari
caratteristici  di  ciascuna  di  esse;  tale  comunicazione   potra'
avvenire anche utilizzando mezzi informatici. 
  Il  Dipartimento  del  Tesoro  dara'  preventiva  comunicazione  al
Ministro  di  quelle  operazioni  che  per  le  loro  caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze  nella
gestione del debito rendano opportuno derogare ai  limiti  posti  nel
presente  decreto,  le  scelte  conseguenti  verranno  sottoposte  al
Ministro stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 dicembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 
   

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