Corte Costituzionale. Contenimento della spesa pubblica
L’ARAN segnala la sentenza n. 43/2016 della Corte Costituzionale precisando che la Corte, accogliendo il ricorso della regione Veneto, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 comma 1 del d.l. n. 66/2014 (legge n. 89/2014) – norma di contenimento per le amministrazioni pubbliche della spesa per autovetture e taxi – per violazione dell’art. 117 comma 3 e 119 Cost. La Corte dichiara inoltre la illegittimità costituzionale dell’art.14 commi 1 e 2 del d.l.. n. 66/2014 “nella parte in cui si applica a decorrere dall’anno 2014, anziché negli anni 2014, 2015 e 2016”. Gli articoli impugnati limitano, a decorre dal 2014, la spesa, anche regionale, per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca nonché la spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma con la dizione contenuta nelle norme impugnate – a decorrere dall’anno 2014 – le misure previste assumono carattere permanente mentre, stabiliscono i giudici: “gli interventi statali sull’autonomia di spesa delle Regioni sono consentiti, come principi di coordinamento della finanza pubblica, purché transitori, giacché in caso contrario essi non corrisponderebbero all’esigenza di garantire l’equilibrio dei conti pubblici in un determinato arco temporale, segnato da particolari emergenze, ma trasmoderebbero in direttive strutturali sull’allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare”. La Corte chiarisce comunque che questa decisione non inficia la misura di finanza pubblica in sé, ma coinvolge esclusivamente la sua dimensione temporale.
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