Il Commento – Il FCDE sul rendiconto 2015. File excel di calcolo per le verifiche di congruita’

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 21/3/2016)

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2015, in merito al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) nel rendiconto 2015, inseriva all’art.2 due importanti innovazioni e modificazioni all’allegato 4/2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria qui di seguito evidenziate in corsivo:

  • Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all’importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o  cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell’esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce – gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto  della situazione finanziaria complessiva dell’ente  e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019”;

Continua a leggere l’articolo

Per approfondimenti, consulta lo SPECIALE sull’ ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Ti consigliamo:

armonizzazione_contabile

L’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi

di Marcella Mulazzani

Quest’opera illustra il nuovo ordinamento contabile che richiede l’applicazione di 18 principi contabili generali e 4 principi contabili applicati: programmazione di bilancio, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato del gruppo dell’amministrazione pubblica locale.

SCOPRI DI PIU'

© RIPRODUZIONE RISERVATA