Il provvedimento stabilisce i criteri della attribuzione: territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale.
L’ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata.
Le risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, e quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari ai quali i beni siano stati conferiti, sono acquisite dall’ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento. Le risorse sono destinate alla riduzione del debito dell’ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Fonte: Ministero dell’interno
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