La verifica
L’organo di revisione contabile ha segnalato nel proprio questionario come l’ente abbia proceduto alla contabilizzazione per cassa delle entrate derivanti da accertamenti IMU ed altri tributi, contrariamente a quanto previsto dai principi contabili (punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).
A seguito di richiesta del magistrato istruttore, l’ente ha giustificato l’iscrizione per cassa precisando che ““la contabilizzazione è avvenuta sulla base degli importi degli accertamenti che hanno concluso il loro iter (incontri e chiarimenti con i contribuenti, eventuali rettifiche e/o annullamenti), sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti e sono stati effettivamente versati dai contribuenti ed incassati dall’ente. Viene confermato che non sono state accertate per l’intero importo del credito le entrate di dubbia e difficile esazione afferenti alla lotta all’evasione tributaria (per le quali non è certa la riscossione integrale), dal momento che l’accertamento è stato iscritto solo a seguito del raggiungimento di un’intesa con il contribuente, e non all’atto di emissione del ruolo/avviso di accertamento”.
Le indicazioni del Collegio contabile
Per i giudici contabili il rilievo evidenziato dai revisori è corretto, mentre la risposta dell’ente non soddisfa i requisiti previsti dal principio contabile secondo cui “sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”. In modo non diverso, l’esempio n. 4 contenuto nel citato allegato 4/2 – Appendice tecnica – stabilisce che “nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cosiddetto accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”.
In chiusura il Collegio contabile evidenzia come le modalità contabilizzazione sopra descritte – l’accertamento integrale delle entrate (con le eccezioni previste dal d.lgs. n. 118/2011) a fronte di appositi accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità – rappresentano l’attuazione di uno dei principio cardine dell’armonizzazione, costituito dalla contabilità finanziaria potenziata. Pertanto, l’ente dovrà obbligatoriamente adeguarsi al principio contabile.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento