Accertamenti recupero IMU non consentiti per cassa neppure in presenza di intesa con il contribuente

17 Ottobre 2022
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I principi contabili sono chiari nell’iscrivere in bilancio il credito complessivo per la lotta all’evasione tributaria, correlato in rettifica dell’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, non essendo l’ente titolato ad iscrivere il credito sono a seguito di incasso, anche in presenza di una previa intesa con il contribuente. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.145/2022).

La verifica

L’organo di revisione contabile ha segnalato nel proprio questionario come l’ente abbia proceduto alla contabilizzazione per cassa delle entrate derivanti da accertamenti IMU ed altri tributi, contrariamente a quanto previsto dai principi contabili (punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

A seguito di richiesta del magistrato istruttore, l’ente ha giustificato l’iscrizione per cassa precisando che ““la contabilizzazione è avvenuta sulla base degli importi degli accertamenti che hanno concluso il loro iter (incontri e chiarimenti con i contribuenti, eventuali rettifiche e/o annullamenti), sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti e sono stati effettivamente versati dai contribuenti ed incassati dall’ente. Viene confermato che non sono state accertate per l’intero importo del credito le entrate di dubbia e difficile esazione afferenti alla lotta all’evasione tributaria (per le quali non è certa la riscossione integrale), dal momento che l’accertamento è stato iscritto solo a seguito del raggiungimento di un’intesa con il contribuente, e non all’atto di emissione del ruolo/avviso di accertamento”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Per i giudici contabili il rilievo evidenziato dai revisori è corretto, mentre la risposta dell’ente non soddisfa i requisiti previsti dal principio contabile secondo cui “sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”. In modo non diverso, l’esempio n. 4 contenuto nel citato allegato 4/2 – Appendice tecnica – stabilisce che “nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cosiddetto accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”.

In chiusura il Collegio contabile evidenzia come le modalità contabilizzazione sopra descritte – l’accertamento integrale delle entrate (con le eccezioni previste dal d.lgs. n. 118/2011) a fronte di appositi accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità – rappresentano l’attuazione di uno dei principio cardine dell’armonizzazione, costituito dalla contabilità finanziaria potenziata. Pertanto, l’ente dovrà obbligatoriamente adeguarsi al principio contabile.

 

trib2022

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