Accesso agli atti della Corte dei conti nella sua funzione di controllo

Approfondimento di V. Giannotti

Interessante presa di posizione della Corte dei conti, nelle sue funzioni di controllo, rispetto ad un atto di significazione e diffida all’ostensione degli atti da parte di un terzo. Con specifica deliberazione di tale organo di controllo, sono dettagliate e spiegate le ragioni per le quali le attività svolte dal Collegio contabile non rientrano nelle attività amministrative, né i procedimenti dalla stessa attuati possono avere un pur minima relazione con le attività tipizzate della Pubblica Amministrazione, tale che la richiesta di ostensione degli atti ai sensi della legge 241/1990 non possono trovare ingresso. Qui di seguito commentata la deliberazione 15/03/2017 n.48, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania.

L’atto di significazione

A fronte della situazione di stallo di una Società che aveva attivato una procedura esecutiva nei confronti di un comune, procedura che era stata sospesa a seguito dell’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario, tanto che il legale della società aveva inviato, alla Sezione regionale di controllo, un atto di significazione ai sensi della L. 241/1990, con il quale chiedeva che gli venisse comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i., “lo stato della procedura ex art. 243, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000 conseguente alla delibera del Comune di … comunicata e trasmessa con nota … del …“, delibera avente ad oggetto la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 714 L. 208/2015. La motivazione trovava la propria giustificazione nella sospensione della procedura esecutiva intrapresa dalla società, a seguito dell’applicazione dell’espressa previsione contenuta nell’art. 243-bis, comma 4°, d.lgs. 267/2000 secondo cui “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3” .

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