Social bonus: il 15 settembre sarà la prima scadenza utile per presentare progetti di recupero di beni immobili pubblici o confiscati alla criminalità. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto (Dm 89/2022), si fa strada una nuova opportunità di finanziamento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (Ets) il cui ambito applicativo, a differenza di quanto previsto dal decreto, non è limitato alle sole onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ma a tutti gli Ets iscritti nel Registro come previsto dal Dl semplificazioni fiscali.
Il Social bonus consentirà, quindi, a persone fisiche e giuridiche di poter effettuare donazioni in denaro a favore di Ets che intendano “investire” in interventi di recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla mafia, di aver diritto ad un credito di imposta pari al 65% dell’erogazione se a donare sia una persona fisica o del 50% nel caso di persone giuridiche. Credito questo fruibile entro il 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa, entro il 15% del reddito per persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciali.
Particolare attenzione dovrà essere posta anche per quanto concerne gli interventi di recupero oggetto di liberalità. Queste ultime, infatti, potranno essere rivolte solo ad alcuni interventi individuati dall’articolo 3 del Dpr 380/2001 quali ad esempio progettazione, manutenzione, sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero a condizione che questi siano finalizzati ad assicurare il riutilizzo nonché funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale. Tra le spese eleggibili rientrano anche quelle di funzionamento del bene.
Sul fronte delle procedure i progetti finanziabili dovranno essere presentati da parte dell’Ets o in partenariato tra loro entro le date utili individuate dal decreto: vale a dire il 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ogni anno. Si renderà necessario corredare il progetto con tutta la documentazione richiesta dal Dm (articolo 8) per poi essere valutato da un’apposita Commissione che dovrà stilare un elenco dei progetti ammessi dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito del ministero del Lavoro.
Infine, in un’ottica di trasparenza, il Dm prevede specifici adempimenti in capo ai titolari dei progetti di recupero. Questi ultimi, infatti, saranno obbligati trimestralmente a comunicare al ministero del Lavoro l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel periodo di riferimento nonché a presentare il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie a propria disposizione.
Articolo integrale pubblicato sul Italiaoggi dell’21 luglio 2022
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