La vicenda
A suo tempo il Comune aveva ceduto in concessione, senza gara, ad una Associazione sportiva un bene comunale ai fini della gestione di un impianto sportivo di propria proprietà, determinandosi successivamente, con un atto di autotutela, al ritiro dell’atto di concessione in quanto avvenuto in assenza di confronto competitivo tale da giustificare lo stato di abbandono del bene pubblico concesso. Il TAR annullava l’atto di ritiro del provvedimento di affidamento per non aver l’ente effettuato l’avvio del procedimento. Il Comune rinnovava l’atto mediante avvio del procedimento per concludere con la revoca della concessione del bene. L’Associazione sportiva ha, allora, impugnato presso il TAR anche tale ulteriore atto di autotutela da parte dell’ente locale, decidendo quest’ultimo che, nella comparazione degli interessi tra pubblico e privato, dovesse essere privilegiato quello privato per non aver il Comune adeguatamente motivato l’atto di ritiro della concessione affidata all’associazione sportiva.
Avverso tale sentenza ricorre il Comune al giudice amministrativo di appello ritenendo che il giudice di prime cure non avesse adeguatamente valutato che l’affidamento era avvenuto in assenza di formale gara, cui aveva beneficato l’associazione con le conseguenze negative del degrado del proprio bene.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Secondo i giudici di Palazzo Spada il ricorso merita accoglimento in quanto il Collegio amministrativo di prime cure non avrebbe correttamente valorizzato, nella comparazione tra interessi pubblici e privati, come l’affidamento fosse avvenuto in assenza di confronto comparativo, ciò motivando di per se solo il preminente interesse pubblico all’annullamento di ufficio dell’affidamento a suo tempo disposto. Sul versante della concessioni demaniali – non dissimili in quanto ai principi che la giurisprudenza amministrativa ha enunciato e quindi estensibili anche alle altre concessioni di beni comunali – il consolidato orientamento giurisprudenziale, che trae origine dai principi di concorrenzialità di derivazione eurounitaria, impone che le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, siano affidate mediante procedura di gara (Cons. Stato, A.P. 25/2/2013, n. 5; Sez. V, 23/11/2016, n.4911 e 5/12/2014, n. 6029; Sez. VI 31/1/2017 n. 394; 4/4/2011 n. 2097; 30/10/2010 n. 7239 e 17/2/2009, n. 902, in veda anche Corte Giust. UE, Sez. V, 14/7/2016, in C-458/14, che ha ritenuto contraria al diritto dell’Unione la proroga automatica delle suddette concessioni).
Ora in presenza di un vizio dell’atto amministrativo, come quello di un affidamento della concessione del bene pubblico a terzi in assenza di gara, classificabile tra quelli gravi in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico rispetto a quello privato con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante.
Conclusioni
In riforma della sentenza del TAR, pertanto, il ricorso deve essere accolto giudicando per tale verso legittimo l’atto di annullamento della concessione del bene in assenza di procedura concorsuale, da cui ne discende la caducazione anche della convenzione sottoscritta che da tale provvedimento annullato traeva origine, in ragione del vincolo di stretta conseguenzialità funzionale sussistente fra i due atti.
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